IL CASO PAOLO FERRARO PORTATO AL CONSIGLIO DI STATO #rompereilsilenziosulcasoferraro #rompereilsilenzio
14 feb 2016Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio aveva rigettato il ricorso introdotto dal dott. Paolo Ferraro. Dinanzi al Consiglio di STAto verranno rimessi in ordine la congerie dei dati e fatti tutti falsi e dei dati veri, i primi “ricopiati” in forma “ellittica e sintetica”, i secondi “nascosti” dalla sentenza, insieme alle prove della falsità integrale di tutti i “dati”.
(travisamento e vizi sintomatici di eccesso di potere)
Una amputazione “ortopedica” dello spazio di cognizione del giudice amministrativo, che avrebbe forse stentato ad espandersi del tutto secondo le astratte possibilità, data la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, progettato, all'accertamento giudiziario.
Ma una cosa è “l’espandersi”, una cosa è la pretermissione globale della realtà e del vaglio doveroso di dati e fatti “presunti” veri nella loro apparenza in realtà meramente artefatta e protocollare.
Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione TAR aveva formalizzato e “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, “esorcizzando” il vaglio dovuto e necessario.
" Oggi 29 dicembre 2015 alle ore 13 notificato l'atto presentato al Consiglio di Stato
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ATTO DUPLICEMENTE NOTIFICATO il 29 dicembre 2015.
Ecc.mo
Consiglio di Stato in. S.G.
Ricorso
in appello avverso
la
sentenza n. 8018/2015 emessa dalla Sezione Prima Quater del
TAR Lazio
Del dott.
Paolo
Ferraro,
nato a Roma il 23/07/1955 (C.F. FRRPLA55L23H501E), res. in Roma, via
Edoardo Jenner n. 30 int 5 C.A.P. 00151, oggi rappresentato e difeso
dall' avv. dell’avv. indirizzo mail pec: con domicilio eletto in
, come da delega e procura in calce al presente atto
contro
Consiglio
Superiore della Magistratura,
in persona del Presidente pro tempore, e Ministero della Giustizia,
in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
per
la riforma
della
Sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione Prima Quater, n. 8018 del 2015,
depositata l’8/6/2015, non notificata, con la quale è stato in
parte dichiarato irricevibile e in parte respinto, nella
causa n. 2481/2013, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della
delibera del CSM prot. 24816/2012 in data 6 dicembre 2012 e del
pedissequo decreto prot. n. 1044 del 7.1.2013 con cui è stata
disposta la dispensa dal servizio del ricorrente e di tutti gli atti
del relativo procedimento.
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Con
sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio sezione Prima
Quater - Presidente Elia Orciuolo, cons. estensore Giampiero LO
Presti e Cons. Fabio Mattei- ha rigettato come da dispositivo il
ricorso in epigrafe (ALL
1 sentenza 1 bis comunicazione della sentenza circa la data del
deposito 1 ter delibera CSM impugnata 1 quater Decreto del ministro
di Grazia e Giustizia ),
Dopo
aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella
delibera finale del CSM,
la motivazione ha “condensato” la valutazione su quattro
punti selezionati, che “esorcizzano” il vaglio dovuto e
necessario (ALL
2A 2B Ricorso e memoria integrativa nel giudizio di primo grado e
ad abundantiam 2C 2D atti della fase cautelare anticipata )
e hanno amputato “ortopedicamente” la intera parte centrale
dello spazio di cognizione del giudice amministrativo. Uno spazio
che avrebbe stentato ad espandersi secondo le astratte possibilità,
anche perchè la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati
artefatti immessi o nascosti, appare quasi congegnata come l'ostacolo
degli ostacoli, previsto
e voluto,
all'accertamento giudiziario. Si procede pertanto oggi, con il
presente atto di appello, a rimettere in ordine la congerie dei dati
e fatti sottoposti al vaglio e “trattati” in forma “ellittica
e sintetica” dalla sentenza.
I.
PREMESSA. LA REALTA' I FATTI I DATI LA COSTRUZIONE MANIPOLATA ED
ARCHITETTATA IL TRAVISAMENTO TOTALE E GLI AMBITI DEL GIUDIZIO.
Una
breve premessa di mero buon senso soccorre: se al dott. Paolo Ferraro
è stato attribuito di avere una gamba di legno e di non essere
idoneo a correre, nonostante corresse e corra serenamente e bene,
trattandosi di persona con una
pubblica immagine e pubblica attività verificabile altresì,
la prova pubblica del suo saper camminare e il suo camminare stesso
son già l'indizio grave di quel che è accaduto. Qui poi non si
può prescindere dal dare o acquisire nell'ambito del ruolo affidato
ex lege, la prova della finta gamba di legno, di come è stata
costruita e di chi la ha fittiziamente giustapposta alla immagine e
realtà di Paolo Ferraro, e sinanche di come si è operato. Lo
stesso identico metro vale per il vaglio della discrezionalità
tecnica, nell'ambito e nei limiti della quale si deve espletare una
consulenza. Argomentando a contrario basterebbe una buona fattura
della gamba ( e neanche è il caso di specie) od un abile inserto
nella fotografia (consulenza) per far
divenire reale ciò che non lo è,
fittiziamente ed al solo scopo del raggiungimento del diverso e
sviato fine perseguito, ed il vaglio del giudice amministrativo
diverrebbe limitato alla convalida previa verifica formale e di
congruità interna di consulenza e provvedimento ( congruità
meramente apparente, perchè fondata in tesi provata su dati falsi
manipolati od architettati e su una ridondanza e richiamo incrociato
di dati, falsi a costruire artificialmente una coerenza interna e un
rafforzamento formale di ciò che non appartiene al reale).
Tutta
la evoluzione giurisprudenziale sui vizi sintomatici, sul
travisamento dei fatti e poi sullo sviamento di potere indica che al
giudice amministrativo è affidato il compito di accertare la
corrispondenza al reale degli assunti e argomenti dell'autorità
amministrativa e di accertare, attraverso il vaglio dei dati e fatti
e l'uso accorto della logica, i sintomi che indicano la
illegittimità e la etero finalizzazione (o sviamento) dell'operato e
dell'impianto amministrativo ( e la potenziale o evidente illiceità
penale è ovviamente ricompresa ai fini e nell'ambito del vaglio).
Il tutto attraverso gli strumenti affidati al giudice, che al
contempo certo definiscono ambiti e oggetto del giudizio
amministrativo anche di appello.
Il
travisamento dei fatti e la illogicità interna ed “esterna” dei
provvedimenti adottati e del provvedimento di dispensa impugnato,
nonchè lo sviamento di potere erano e sono il cuore di questo
processo. Diremmo, in modo più aderente al caso di specie, che la
censura base è costituita, in linguaggio metagiuridico, dalla
costruzione e creazione artificiale di una realtà personale
inesistente, condivisa
artefazione ( ALL 2 bis analisi e documenti pubblici che si intendono
qui richiamati integralmente) ,
mentre il procedimento logico argomentativo adottato apparirebbe
strutturalmente deliroide ( se non fosse intenzionale), cioè
fondato su fatti e dati inesistenti e travisati in radice, secondo
una metodologia “protocollare”. La finalità sviata palese:
quella di non
far emergere una serie di fatti, attività e condotte in danno e
nascondere il di più, ponendo in essere il tentativo di
delegittimare prima e “distruggere” poi un magistrato noto ed
anche “attenzionato” da tempo, ma per capacità serietà e
professionalità indipendente, e da una specifica cordata
“individuata” che gode di un potere e capacità di
“condivisione” anche indotta.
Incredibilmente
un magistrato privo di alcuna neanche minima macchietta
professionale, mai oggetto di alcun rilievo ma soggetto di
procedimenti assurti ad interesse “mondiale“ (ALL
3 processo OIL FOR DRUG),
oggetto di pareri eccezionali che hanno portato alla sua progressione
e nomina addirittura con provvedimento del dicembre
2012 (ALL
4 Parere per la progressione),
stimato per le sue doti di indipendenza ed equilibrio, viene
aggredito con una valutazione di “inettitudine” che attiene a
caratteristiche mai esistite e mai indicate in trenta anni di
carriera e in oltre cinquanta anni di vita e contraddette non da
ultimo dalla qualità della sua attività professionale sino
all'ultimo istante, in cui è stato poi “sottratto” al servizio.
Un caso che passerà comunque alla storia, ma il finale della
sceneggiatura
allo stato spetta ancora autorevolmente a codesta autorità
giudiziaria. E chi ha scritto questo atto ancora gode della fiducia
nelle istituzioni e nella autorità giudiziaria, ben sapendo che
esistono vari tipi di uomini e certamente che i magistrati non sono
certamente divenuti tutti uguali tra loro.
A
fronte di una miriade atti e documenti, introdotti già in fase
procedimentale ed acquisiti poi al processo, e di fatti notori di
pubblico dominio che attingono strettamente al principio del libero
convincimento del giudice come giusta ponderazione tra legalità,
libertà ed arbitrio nell’applicazione della legge, ed infine
dinanzi al dovere di approfondimento appositamente disciplinato
(“1.
Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può
chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” e
seguito 2.
Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire
in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il
disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura
civile; puo' altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118
dello stesso codice.3. Su istanza di parte il giudice può ammettere
la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai
sensi del codice di procedura civile.4. Qualora reputi necessario
l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che
richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare
l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può
disporre una consulenza tecnica.5. Il giudice può disporre anche
l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento),
il giudice di primo grado ha solo argomentato sulla mera
consecuzione logico formale esteriore ( ma illogico sostanziale)
tenuta dall'organo amministrativo, pretermettendo tutto quanto non
solo entrava in palese collisione frontale e distruttiva di tale
“metro”, ma tutto quanto ne dimostrava la valenza di sviamento
e finalizzazione illegale del provvedimento adottato. Un caso unico
nel suo genere, non tanto e solo per i dati incontestabili sulla
attività giudiziaria e professionale del magistrato, ma unico anche
attese le prove pubblicamente fornite di una trama solo
apparentemente complessa e meno credibile, divenuta chiara
intellegibile e riconducibile ad evenienze
certo non ordinarie ma ben
note secondo
esperienza storica ed istituzionale, anche.
Nel
frattempo l'odierno appellante, portato a capire ed approfondire,
ha immesso nella diretta disponibilità pubblica ed aveva
acquisite, ben sapendo casa stava accadendo, prove dirette di
immediata percezione, che costituiscono fatti anche nuovi sul piano
processuale, e contemporaneamente notori: se ne richiede più avanti
la acquisizione e valutazione. Fatti ed antefatti non solo nodali ma
NOTORI, trattandosi ad esempio proprio di registrazioni di
conversazioni tra presenti atte a costituire prova di attività
illegali e delle coordinate attività e decisioni già sotterranee
che costellano la vicenda, rese pubbliche.
Ridurre
il processo amministrativo a mera verifica formale della sola
congruità logica interna procedimentale e della motivazione del
provvedimento adottato, nonchè alla mera conseguenzialità
apparente delle attività “argomentative” introdotte in una
valutazione tecnico discrezionale ( senza neanche valutare la
radicale falsificazione a monte di TUTTI i presupposti e dei dati
introdotti)
rappresenta quindi, eminentemente nel caso di specie, la abdicazione
del processo amministrativo dal suo compito coessenziale anziché il
riflesso del limite intraneo al vaglio della “discrezionalità
tecnica”, che per converso viene ad esser trasferita nell'alveo
dell'abuso insindacabile di una manifestazione di volontà assoluta
(purchè formalmente prospettata in maniera che esteriormente possa
conferirle la sola apparenza di congruità).
II.
L'ALVEO DEL GIUDIZIO DI APPELLO, LA ISTANZA DI REIMMISSIONE
CAUTELARE IN SERVIZIO REITERATA IN APPELLO E LA INTEGRAZIONE GLOBALE
DELLA PROVA.
Ogni
profilo verrà illustrato come specifica censure alla sentenza
appellata ma si
rinnova
sin d'ora ed all'esito del primo vaglio degli elementi di giudizio
e delle censure, la
sostanza della istanza cautelare,
già rinnovata nel ricorso di primo grado, richiedendo
che siano realizzate prima possibile le condizioni di riammissione
in ruolo e retroattiva agli effetti “anche” economici, del
magistrato Paolo Ferraro,
non solo con riguardo alla indiretta minima ma significante
depauperazione professionale coartata dall'allontanamento dal
lavoro, né solo con riguardo alla prevedibile ex ante progressione
di ruolo ( che era uno degli “obiettivi”). Egli solo ( e non
chi è sottoposto a procedimenti penali o a misure cautelari o per
fatti gravi a procedimenti disciplinari) sta subendo il gravissimo
pregiudizio di non percepire neanche lo stipendio necessario alla sua
sopravvivenza e vita ordinaria, non per essersi “ribellato”
illecitamente, non per aver sfidato il legittimo potere, non per
essere stato indagato, aver commesso reati, commesso fatti ritenuti
disciplinarmente rilevanti , ma solo per
non essersi piegato a proposte e
ad un potere direttamente
prospettatogli come “forte”
e “sotterraneo”, ed illegittimo sol per questo.
Dinanzi
alle “esplicite” richieste di sudditanza e rinuncia alla
indipendenza il dott. Paolo Ferraro ha agito in piena fedeltà al
suo ruolo di magistrato ed alla costituzione,
rigettandole (la
vicenda, come emerge pianamente dal complesso dei dati forniti e
necessariamente a conoscenza, nasce dalla “scelta”
del ricorrente sulla fine del 2010 di non piegarsi e far emergere
fatti gravi per ragioni evidenti, che attingono sinanche alla radice
dei valori e regole per cui aveva prestato il suo giuramento entrando
nella magistratura, tra i primi del suo concorso, ma persino alla
libertà ed indipendenza future dei magistrati).
Alle
censure in sintesi e puntualizzazione finale, è dedicata la parte
conclusiva del presente appello.
Resta
da sottolineare che tutto quanto introdotto con le argomentazioni e
prove appresso specificate, era ex ante ricompreso nei motivi del ricorso introduttivo e memoria
integrativa e che comunque il vaglio del fatto notorio, dei dati
artefatti, delle nuove prove e fatti che dimostrano la costruzione
artificiale, è da sempre l'oggetto di questo processo sub specie,
se si vuole, anche di vaglio della consulenza.
Ma nel caso de quo la
stessa procedura per dispensa è stata avviata mediante una
impalcatura artificiale costruita e ingegnerizzata secondo esperienza
che
non può essere totalmente ignota a codesto autorevole organo.
E i precedenti due tentativi altrettanto.
E' la pura ma anche
evidente verità: non sempre la verità processuale riesce a
coincidere con il reale ma nel caso di specie seguendo passo passo
gli atti, i documenti e le prove dirette si assiste sub vitro alla
ipostatizzazione chiara di una bolla artificiale, un fatto
di una enorme gravità
che non può sfuggire ad una vera autorità giudiziaria della quale
invochiamo la paziente diligenza.
E'
in gioco la immagine dello Stato e la vita del diritto e la
autonomia ed indipendenza stessa della funzione giudiziaria oltrechè
l'interesse pubblico a non perdere un magistrato di grande valore.
Poi vengono i diritti individuali lesi ed i valori maciullati.
Ci
permettiamo in questo caso di diversificare perciò anche un
particolare accenno argomentativo dell'AVV. Lioi autore del ricorso
introduttivo,
secondo cui il provvedimento adottato avrebbe arrecato un danno,
gravissimo perdipiù, alla immagine dignità e onorabilità e
pubblica considerazione del dott. Paolo Ferraro.
Attualmente è personaggio noto e stimato, intervistato e autore di
un sistema di analisi informazioni e prove unico nel suo genere
(ALL.TI
5)
e non stupisca il numero degli articoli informazioni servizi video
interviste e approfondimenti a lui dedicati, un dato obiettivo. La
sua immagine travalica la sede nazionale, mentre lo si sarebbe
voluto secondo aruspici ed auspici “protocollari” rinchiuso nel
ghetto della distruzione e disperazione: anche il silenzio
programmatico adottato ha poi totalmente fallito il suo compito del
pari protocollare. Già solo questo , per chi abbia la esperienza o
la intuizione di ciò che vi è sotteso, rappresenta prova della
matrice e della assurdità di una
dispensa per inettitudine che si svela palesemente come “legge del
contrappasso”.
Con
formula più strettamente giuridico processuale si invocano qui
pertanto a premessa, anche tutti i poteri integrativi e dispositivi
della prova che l'organo di appello ha e, sol che voglia, può
usare, attesa la palese particolarità e gravità del caso.
III.
IL TRAVISAMENTO ATTRAVERSO LA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE ED
ARTEFAZIONE DEI SINGOLI FATTI E DATI ADDOTTI A GIUSTIFICAZIONE
DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA , DELLA “CONSULENZA” E DEL
PROVVEDIMENTO DI DISPENSA ADOTTATO.
Ripetiamo,
solo a noi, una nozione didascalica base del diritto processuale
amministrativo:
“Il
travisamento dei fatti si realizza quando la Pubblica
Amministrazione, nell’emanazione di un atto amministrativo, ritiene
erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà
non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione
che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non
permette all'amministrazione di rappresentare correttamente la
realtà, e quindi potrebbe non permettere di applicare correttamente
la previsioni di legge al caso concreto. Il travisamento dei fatti,
quando è intenzionale, è il sintomo dell'essersi l'agente lasciato
guidare da interessi diversi da quelli da cui per legge doveva
lasciarsi guidare, ond'è che dietro di esso si deve scorgere sempre
un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente
scorretto di valutazione.”
Non
uno dei supposti cardini fattuali apposti a basamento delle
“giustificazioni” (motivazioni) addotte, e a fondamento anche
dell'argomentare del consulente, risponde al principio di verità e
realtà, con la sola significativa eccezione del precedente storico
del sequestro di persona patito dal dott. Paolo Ferraro il 21 maggio
del 2009. Altresì i dati e fatti vagliati come indicativi non solo
non esistono o sono falsi o sono manipolati e deformati in modo
pacchiano, ma non
resistono neanche al semplice minimo vaglio logico.
- La “inettitudine” come giudizio retroattivo ma al contempo prognostico, iperbolico ed artefatto, usando dati manipolati o falsi e “anche” contraddetta dal lavoro giudiziario svolto sino all'ultimo istante dal magistrato.
Questa
attuale prima considerazione riguarda solo il profilo della
incongruenza logica in sé dell'assunto fondamentale e dei suoi
corollari.
IL
consulente e poi l'organo amministrativo assumono che il
ricorrente “ non possa adempiere convenientemente ai doveri del
proprio ufficio” fondandosi il giudizio peraltro apodittico ed
aspecifico, su fatti (manipolati falsi ed inventati) ma che
risalirebbero nel tempo o su caratteristiche supposte come esistenti
e preesistenti.
Quindi
l'inettitudine dovrebbe essere “genetica” retrodatata o anche
datata come ultimo sviluppo al recente percorso professionale del
dott. Paolo Ferraro, o alla vicenda “umana” termine cui si allude
con sicumera protocollare che ha richiesto integrali falsificazioni e
negazione della realtà.
IL
ricorso al TAR su questo aveva centrato una delle doglianze in modo
sufficientemente chiaro, ma
ovviamente equivocata
dalla sentenza, come vedremo.
“Argomenta”
la sentenza oggi appellata “Il
CSM , sulla scorta di quanto rilevato in esito agli accertamenti
sanitari (il dott. Cantelmi concludeva la sua ultima relazione
sostenendo che il
disturbo
del quale è affetto il dott. Ferraro è tale
da
compromettere “gravemente l’idoneità a svolgere coerentemente ed
esaurientemente i doveri di ufficio del magistrato”) ha ritenuto,
secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la
condizione
patologica
del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento
dell’attività lavorativa, essendo
evidente
che la stessa si configura quale
palese
alterazione dell’equilibrio mentale dell’individuo,
con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a
riverberarsi anche sul piano lavorativo”.
Orbene,
a prescindere dal “palese” carattere duplicemente e
reciprocamente tautologico del ragionamento (poichè il consulente
dice che e il CSM ripete che è evidente che .. allora … ) al
giudice è affidato il compito di vagliare criticamente ciò che è
stato postulato, con criteri logici e di verifica della rispondenza
a criteri scientifici
ed ai dati reali,
cosa che è profondamente diversa dall'emettere un astratto
giudizio a priori di ”evidenza” e “corrispondenza”. L'obbligo
della motivazione previsto nel nostro ordinamento non lascia spazio
ad un procedere argomentativo apparente che ribadisce solo il
contenti formale della determinazione e la presenza formale dei
passaggi procedimentali e procedimenti logico formali e la loro
astratta conseguenzialità. Qui non si intende evidenziare
nuovamente , che il complesso delle valutazioni professionali
argomentazioni testimonianze dirette e dati acquisiti, indicano
solo, come già era stato ben illustrato in ricorso , che il
magistrato Paolo Ferraro era (ed è) un magistrato ineccepibile,
serio, professionale con pareri eccezionali e di alta e speciale
capacità lavorativa e professionale nonché doti di elevata
indipendenza.Tale giudizio risulta ancor più enfatizzato nel parere
e trasfuso nella nomina poi a magistrato di cassazione di fascia
ulteriore, avvenuta, si sottolinea, nel dicembre 2012 (ovviamente
pacifica la totale assenza di qualsivoglia lamentela, anche solo
strumentale
mentre accade, nel mondo delle aule del diritto per ragioni note ai
giuristi e magistrati, ed è accaduto, ma a Paolo Ferraro solo
“nelle
particolari modalità” soffuse interne al e insufflate nel
procedimento amministrativo di dispensa).
In
questa sede si intende preliminarmente enucleare solo l' indice
sintomatico di irragionevolezza
della valutazione “parallela”
e della illogicità e contradditorietà del giudizio
sull'uomo e sul magistrato, cui si è voluto a tutti i costi
pervenire. Si pensi alla contrapposta argomentazione, anche
essa se astrattamente postulata, apodittica:
la prova comunemente conferita della perfezione professionale del
lavoro del magistrato e sino al 18 giugno del 2011, e della sua
identità pubblica e nota, dimostra che l'illazione sulla
inettitudine è priva di supporto reale e smentita dai fatti, e che
si è voluta aggirare la realtà costruendo una impalcatura
argomentativa fondata sul nulla o meglio sul falso la cui
manipolazione ed artefazione, è provata prima di tutto per , logica
e poi per fatti e prove concludenti.
Ma
non si intendeva e non si intende però contrapporre, si badi bene,
la
argomentazione assiomatica di segno opposto, pur scandita da prove
ed argomenti inoppugnabili, ma questa altra ben precisa
contestazione: se
il giudizio di inettitudine retroagisce alla storia (artefatta) del
magistrato ed a caratteristiche e percorsi precedenti, come si spiega
che mai sino all'operazione
gestita nel 2009 e poi in fretta e furia nel 2011
mai a nessuno era neanche venuto in mente niente altro che
valutazioni positive e giudizi di equilibrio professionale ?!
La
“inattendibile” pantomima si spiega
anche attraverso la semplice conoscenza di un interessantissimo
precedente storico. che aveva definitivamente portato a miti
consigli chi cercava di incastrare il magistrato eccellente. Il
clamoroso totale fallimento, nel lontano ma vicino 1995, di un
affatto diverso tentativo di
artefatta
costruzione di una mera ipotesi sgangherata di procedimento
disciplinare che vide agire alcuni magistrati, tramutatosi in una
sentenza che magnificava ruolo e capacità e geniale professionalitò
del dott. Paolo Ferraro, a fronte del momento in cui il magistrato
aveva costruito e realizzato una integrale
procedura di integrale
automazione
del lavoro del magistrato
(studiata, all'insaputa del magistrato stesso addirittura dal CNR in
settore di ricerca sull'intelligenza artificiale e cibernetica
applicata). Varrebbe la pena che codesto organo autorevole ne
richiedesse la documentazione al CSM, per inquadrare meglio il
contesto storico intorno ad un magistrato di “combattuta
sotterraneamente“ area vicina a FALCONE, e codesto collegio
rimarrebbe trasecolato : fu avviata con un
trucco palese .
La rappresaglia
ordita
si concluse con un flop clamoroso.
Ma
dopo la breve digressione torniamo alle congetture intorno alla
contraddizione logica tra i dati postulati.
Varie le risposte
astrattamente “apparecchiabili”:
- Nessuno se ne era accorto prima, ma subito dopo bisognerebbe dire di cosa, visto che il magistrato Paolo Ferraro era ineccepibile sul piano che conta, professionalità efficienza, indipendenza ed equilibrio professionale e nella sua vita non aveva dato adito a “pur agognata” possibilità di contestazione (altrimenti sarebbe stata utilizzata concretamente);
- tutto andava bene sino al 2009, ma poi bisognerebbe spiegare perchè sul piano professionale è continuato ad andare più che bene sino al 2010 e il procuratore Ferrara abbia dichiarato nel luglio 2010 al CSM quanto in atti ed in ricorso evidenziato e qui solo richiamato senza inutili ripetizioni con riguardo alle dichiarazioni inequivoche del 2010 “ Il dott. Paolo Ferraro è un magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo, ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa. Insomma lui lavora ed esaurisce quello che gli si manda e di lamentele personalmente non ne ho” . Si rinvia peraltro alla compiuta analisi delle dichiarazioni sul magistrato FERRARO nel corso delle audizioni del giugno 2011 integrata nel ricorso (ALL 02 A) .
- tutto è andato bene sino al gennaio 2011, ma poi occorrerebbe spiegare cosa sarebbe andato diversamente dal gennaio 2011 in poi, se non ve ne è traccia nel lavoro professionale e come possa un magistrato inetto professionalmente o privo dell'equilibrio cognitivo far andare bene tutta la propria attività professionale senza alcun rilievo se non di eccellenza positiva.
La
semplice verità prospettata è che tutto è andato “bene” (salvo
quello che covava sotterraneamente), sino a che Paolo Ferraro non
si accorse di ciò che accadeva nella abitazione della Cecchignola
e poi volle capire ed andare sino in fondo, indi subì un blitz
organizzato e poi decise di illustrare la
operazione criminale che
aveva patito nel maggio 2009 redigendo 93 pagine di dettagliato
MEMORIALE e altrettante di allegati fornendo le prove base su più
piani di quello che era accaduto a suo tempo, e qui la prima causa
della necessità finale di tentare di schiacciarlo di corsa
ovviamente ingigantita da i vari precedenti ed antefatti che
potevano emergere e che sono TUTTI emersi con prove dirette di
pubblico dominio.
Il
MEMORIALE del dott. Ferraro fu depositato al CSM e proprio da
Giovanni Ferrara, procuratore capo, nella convocazione in commissione
del 1° giugno 2011 e subito prima che, di seguito a lui,
convocati tutti quella mattina, venissero a dogliare sul filo della
patente illogicità alcuni
aggiunti,
non Pietro
Saviotti,
ed altri no e non Alberto
Caperna.
Ed
è evidente che mentre si è data labile forza argomentativa alla
consulenza citando fatti inesistenti, manipolati, ed artefatti e
nascondendone veri, si cadeva in una lapalissiana contraddizione.
E
tutti si son ben guardati dal parlare del contenuto
del MEMORIALE
e prove annesse in faldone e DVD, mentre ben avrebbero in astratto
potuto arzigogolare se non fosse che un po' la evidenza di prove, un
po' il contenuto scottante, un po' i segreti che si celavano dentro
e dietro ai fatti, hanno consigliato di montare
una
pantomina
incentrata su“ Paolo Ferraro dice cose criptiche”.
A
questa era stata fatta precedere una relazione di “un” ufficiale
di pg il cui tenore non è smentito qui, ma viene smentito dallo
stesso tenore del coevo MEMORIALE in
atti.
Chi ha scritto quel MEMORIALE , e si esprime a voce ancor meglio, non
solo non ha né lo stile né i passaggi né le convinzioni che sono
state “solleticate” alla attenzione, ma non ha i contenuti,
ingenui immaturi e primitivi che si è voluto attribuirgli. Una mera
comparazione (doverosa)
scioglie
ogni possibile dubbio.
Resta
invece il “mistero ancor
più assolutamente irresolubile”
di come possa aver “detto cose
criptiche“ il magistrato Paolo Ferraro (e si noti il linguaggio
prescelto e il termine “cose” adottato
anche da parte di magistrati
con un linguaggio “infantile”).
Il
dott. Ferraro avvisò con dettagliati racconti i magistrati
dell'ufficio, ingenuamente
forse oppure ignaro in buona fede di realtà e dinamiche a lui
estranee.
Paolo Ferraro, da sempre impegnato e attento nel senso positivo del
termine ai magistrati dell'ufficio, ed avvezzo allo scambio e
attività istituzionale attiva (per storia indiscussa), informava di
fatti completamente
ricostruiti con dettagli di prove in un MEMORIALE DI OLTRE 90 pagine.
E, come andiamo illustrando, il mistero ancor più arcano e
profondo in questa non tanto kafkiana quanto immonda vicenda,
consiste al fondo nel come si possa ridurre anche la semplice
logica, ad un optional, ed accettare una prospettazione riferita
al dott. Paolo Ferraro assurda e palesemente
inverosimile.
A
tacere della circostanza ormai analizzata e resa nota che “la
Prcura di Roma sapeva tutto e che le indagini FIORI nEL FANGO due
all'epoca ignote al dott. Paolo Ferraro rivelano che non
solo la Procura di Roma era perfettamente a conoscenza dei circuiti
militar deviati per indagini dirette
( Efebofilia, pedofilia e così via , cioè quanto oggetto delle
denunce del dott. Ferraro ) ma vi erano addirittura intersezioni
legate ad un personaggio chiave tra la indagine fiori nel fango, la
Cecchignola ed il caso Marrazzo (ALL
6
e vari articoli di approfondimento tutti contenuti nel sistema
informativo ALL 9 ). Tutti
dati fatti ma questa volta veri
.
E
resta l'ultima opzione “apparecchiabile”, la più indefinita
confusionaria e plastica possibile. Il giudizio di inettitudine nel
senso proprio inteso dal legislatore (configurato a “palla di
vetro“ senza darne una ragione plausibile e senza più agganci
concreti anche solo credibili ma legando al giudizio falso pregresso
la considerazione “è evidente che” ) si riferiva
prognosticamente al futuro poggiandosi a ipostatizzata patologia
“esistente ma preesistente”, che non è patologia ma una triade
di disturbi (sul merito delle “invenzioni” entreremo
partitamente). UN pateracchio illogico costruito mediante una
sequenza di target apposti sulla necessaria artefazione e
manipolazione dei dati anche passati. Ma sorge la domanda perchè
anche i dati tutti artefatti attesa la arrogante e tautologica
esibizione di potere
“diagnostico” ?!
Semplicemente perchè chi ha anche solo disturbi del genere non
potrebbe non avere “precedenti”, “ricoveri pregressi” e
segnali chiari nella attività sociali, di vita e lavorative. Di
qui, da questa affermazione ed obiezione che per chi sa di
psicologia un minimo solo da formazione RAI educational, sarebbe
insuperabile e di per sé concludente, la
spiegazione dei
falsi immessi direttamente od allusivamente
a costruire un
quadro artificialmente fabbricato,
in varie forme, e del perchè tutti i
fatti e dati veri
palesi
appaiono incontrovertibilmente nascosti.
(una sfrontatezza umana e professionale ma ben altro: i membri di un
organo pubblico in uno Stato di diritto non possono permettersi
questo procedere arbitrario in quanto contitolari di un potere non
“totalitario ed assolutistico“ suggestivamente
autoreferenziale. Di ogni potere e di questo potere e del suo
corretto uso esercizio e conformazione si deve rispondere, e non
certo solo alla sola legge svuotata come formale intelaiatura di
contorno ma intesa come sostanza e costituzionalmente orientata, nel
nostro sistema,
ancora
vigente)
.
E
qui sovviene una specifica denuncia ( tra gli esposti
e scritti in atti
) depositata a polizia giudiziaria e presentata da Patrizia Foiani,
convivente col ricorrente dal dicembre 2010.
denuncia debitamente depositata a sua volta al CSM, chiara ed
inequivoca ed agli atti del processo.
Silvia
Canali,
avvocato ex coniuge divorziato ( dopo sue vicende emerse anche quelle
da prova certa pubblica fornita, e cognata
di Lucio Caracciolo,
geopolitico di fama e ruolo internazionale convocato a prestigiosi
consessi, uno tra tutti IL
BILDERBERG),
ed una dei co-artefici del tutto, le aveva telefonato raccontandole
tra tante ignobili menzogne
frutto di manipolazione patologica
che il dott. Paolo Ferraro (che non aveva mai usato neanche una
aspirina sino al 2009) aveva “subito ricoveri a venti anni”.
Questo il curriculum universitario dell'odierno ricorrente che in
tredici mesi aveva all'epoca fatto tredici esami all'università,
vinto un concorso pubblico ed era diventato impiegato pubblico a 20
anni, coltivando sport, vita affettiva, ed infine tra l'altro anche
impegno anche sindacale. Ma quel che conta ora è la
INVENZIONE
e la
finalizzazione della invenzione,
non chi era ed è Paolo Ferraro,e solo attraverso l'esame degli
incartamenti in atti si perviene senza ombra di dubbio alla certezza
più amplia e generale che si
andava manipolando e costruendo su più fronti, percorsi, episodi
e fatti che dovevano creare un quadro artefatto.
A conforto del ruolo in questa orchestrazione di una dei
protagonisti, appena sopra citata, si allegano come FATTI E
DOCUMENTI una sconvolgente memoria con allegati di prova che e
denuncia per calunnia indiretta che parlano da soli (foto) (ALL7)
e un video audio di registrazione tra presenti che illustra meglio di
ogni altro quale macchinazione abbia apportato pezze giustificative
artefatte alla procedura per dispensa aperta di corsa quando il dott.
Ferraro predisponendo il MEMORIALE andava
diritto per la strada della tutela della incompromessa indipendenza
del suo ruolo, e
del resto.
(ALL
7 bis video audio in DVD).
E
solo le invenzioni, e tutte le invenzioni collegate e pacificamente
false e smentite da logica fatti e prove, sono il substrato costruito
sul quale si è poggiata la operazione volta ad impedire da ultimo
la denuncia ad autorità giudiziaria di Paolo Ferraro ed il tentativo
di eliminazione prima dalla magistratura e poi oltre. Ed è già ben
grave, come vedremo, anche solo una chicca “palese”, l'uso
mellifluo e falso della espressione
“ricoveri”
da uno psichiatra consulente di un organo pubblico, convinto di poter
dire quel che vuole e di poter rimanere impunito. Ma l'argomento
sopra introdotto della premeditata costruzione ed introduzione di
falsi apre la porta alla tematica di un ordito costruito e
preparato, da tempo. Con calma, che tutto diverrà chiaro e
lampante attraverso l'esame paziente equilibrato e pacato di codesto
autorevole organo di giustizia.
- I singoli fatti od elementi di fatto secondo logica prima ancora che come fatti di merito.
Tutti i
fatti, artefatti e dati che verranno qui trattati anche solo
secondo banale logica sono direttamente o de relato richiamati nella
sentenza appellata, appaiono intranei al procedimento immessi
nel/nei provvedimento/provvedimenti/delibere e nella delibera finale
e reintrodotti direttamente o de relato nella motivazione della
sentenza oggi impugnata.
- La diffamazione ordita e la sua intrinseca illogicità ed il ruolo contraddittoriamente condiviso da alcuni aggiunti della Procura di Roma . Un canovaccio recitato, “protocollare” .
Il
giorno 1°
giugno 2011
entrò al CSM nella audizione improvvisata in fretta e furia perchè
si era “sparsa la voce” della esistenza di un dettagliato
MEMORIALE con prove, l'allora Procuratore di Roma Giovanni Ferrara,
che aveva proprio esibito e depositato, (appena stampato da file!)
su carta, il MEMORIALE allegato agli atti del procedimento di
dispensa e processo amministrativo. “Non si voleva” entrare o
far entrare nel merito delle prove e dei dati relativi, e il
MEMORIALE
(ALL
8)
sarebbe rimasto agli atti INVISIBILE
al CSM , AL TAR , alla AVVOCATURA DI STATO con il relativo faldone di
documenti e prove. Subito dopo, la stessa mattinata alcuni aggiunti,
come il Procuratore, recitarono una parte che NON
POTEVA NON ESSERE ARTEFATTA E CONCORDATA
E
NON POTEVA NON APPARIR TALE
anche agli occhi della COMMISSIONE E POI DEL CSM. Come potesse Paolo
Ferraro dire difatti “cose criptiche” dopo aver dettagliato
novanta pagine chiare e di descrizione di fatti con prove correlate,
rimane “un
mistero irrisolvibile”
ovvero meglio la
prova di una falsità collettiva preordinata.
( ALL
8 bis pagine da a sull'audizione di “alcuni”
magistrati semidirettivi della Procura di Roma
)
Ma
è ancor più un mistero come la mera logica non sia stata infine
“applicata” dal TAR di Roma ( la logica si verifica e si ha, non
si applica, a voler essere pedanti). Con la sentenza di primo grado
il giudice amministrativo del Lazio ha fatto riferimento alle
dichiarazioni di quella mattina senza dar conto della loro
intrinseca illogicità e del correlato vincolo a dire il vero, non
smentibile sulla attività professionale del dott. Paolo Ferraro.
Questa
è la
seconda delle innumerevoli “foto“ della gamba di legno
da sovrapporre alla immagine del dott. Paolo Ferraro. E se non le
valuta il giudice amministrativo, e da per vero il falso, come può
il ricorrente difendersi da una evidente attività di mobbing
concertata per fini che hanno una dimensione istituzionale
(ovviamente) e spiegazione molto più amplia ?! ,
Ma
ben più grave è la circostanza che il TAR non solo non ha
evidenziato le ben diverse e debite dichiarazioni dell'aggiunto
Pietro Saviotti, responsabile del settore Reati contro la Personalità
dello Stato, ma le ha appaiate di fatto, e sorvolando, alle altre
dei bugiardi preordinati, di fatto risultandone “mascherato” il
contenuto specifico.
- le dichiarazioni difformi e la indicazione testimonianza di Pietro Saviotti , deceduto per infarto da cause naturali da accertare l'8 gennaio del 2013.
Nel
ricorso introduttivo al TAR /redatto dall'AVV Lioi (che ha poi
rinunciato al mandato ) erano state richiamate le “famose”
dichiarazioni di “alcuni” Aggiunti su Paolo Ferraro,
evidenziandone involontariamente in modo implicito la preordinazione
e la “doppiezza” loro prudente. analizzata qui la loro
illogicità ed incongruenza più che sintomatica da questo punto di
vista. Ma occorre ancora dettagliare che, mentre
nel MEMORIALE risultavano quali persone denunciate, furono sic et
simpliciter ascoltati il Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, e
l'aggiunto Nello Rossi,
ben direttamente coinvolto a sua volta, senza concedere alcun diretto
contraddittorio al dott. Paolo Ferraro. A mero titolo di esempio
Agnello Rossi, insufflò letteralmente con tono e frase studiata che
i collaboratori del dott. Paolo Ferraro gli vogliono bene e “lo
aiutano”.
Già solo quella frase a confronto della immagine pubblica tenuta e
della innumerevoli attività pubbliche espletate dal ricorrente da
Paolo Ferraro nei quattro anni successivi rivela un intento
criminalmente diffamatorio. Per non parlare delle inequivoche
dichiarazioni scritte e sottoscritte
dal personale unico in contatto diretto e continuo col dott. Paolo
Ferraro col suo lavoro e sul luogo di lavoro. (tutte da sempre
allegate agli atti).
La
mera lettura di ciò che disse Pietro Saviotti con grande precisione
ed autorevole consapevolezza, non solo rende invece non credibile il
suo esser accomunato agli altri recitanti il canovaccio illogico
inventato per assicurare ed ottenere la sospensione cautelare di
Paolo Ferraro e poi fare da sostegno argomentativo alla
“motivazione” del provvedimento definitivo di dispensa. In questo
ruolo questi falsi ed il relativo “canovaccio” sono giunti
intonsi e non “vagliati” sino alla sentenza che lo cita come
prova a carico del magistrato Paolo Ferraro.
Il
TAR a fondamento della congruenza del provvedimento di dispensa e
delle valutazioni del consulente, in più chiari termini detto, ha
esibito le assurde e contraddittorie illogiche ed artefatte
dichiarazioni accomunandole, e semplicemente
“ripetendo”
le giustificazioni apposte dal CSM.
Invitiamo
codesto autorevole collegio ora a riflettere sul contenuto intrinseco
delle dichiarazioni dell'AGGIUNTO
della PROCURA di Roma per il gruppo REATI
CONTRO LA PERSONALITA' DELLA STATO,
deceduto per infarto per cause naturali da accertare il 7 gennaio del
2012.
“SAVIOTTI
–Posso
riferire che negli ultimi mesi, direi forse negli ultimi 5 -6 mesi,
ha fatto riferimento a me, per venire ad esporre, io li chiamo dei
suoi problemi personali, in realtà per venire ad esporre delle sue
ipotesi o dei suoi timori su vicende che lo avrebbero coinvolto
direttamente e sulla connessione tra queste vicende e altri fatti
interni all’ufficio o di cronaca che potevano riguardare
accadimenti, omicidi o altro che si verificavano e che venivano
diffusi dalla stampa o portati comunque all’attenzione dell’ufficio
per questioni di competenza. In questo contesto, quindi in queste
occasioni, sarà venuto da me 5 o 6 volte, credo, a distanza di
qualche settimana una dall’altra.
OMISSIS
… In alcune occasioni ha fatto riferimento sicuramente a una
disattenzione dell’ufficio verso quelle ipotesi che lui andava
formulando. Io di questa sua vicenda personale con questa signora non
so nulla e lui non si è mai soffermato sul suo rapporto personale
con questa signora, ma in più occasioni mi ha fatto riferimento a
delle situazioni oscure, sospette che si concentravano sulla caserma
della cecchignola…. OMISSIS …”
Non
serve che codesto collegio legga (in atti anche queste) le
indicazioni a riguardo ed analisi del dott. Ferraro. Codesto
collegio ne potrà se vuole rimanere all'oscuro, ma il memoriale
parla ed illustra il caso cui alludeva Saviotti (altro che “cose
criptiche”) mentre vari articoli indicano il di più che
“appesantirebbe” il lavoro e la coscienza di qualunque
giudicante. Si allega in sistema informativo autonomo operante in
locale su pc un intero corpo costituito da circa duecento articoli
con connessione a prove audio e video audio ( ALL
9 IN DVD “SISTEMA INFORMATIVO attivabile cliccando sul file
index.html ).
In
conclusione (terza
“gamba di legno”)
ricorrenti nella procedura e nei provvedimenti del CSM nella
consulenza e nella delibera finale del CSM, tutte
le dichiarazioni riportate infine in sintesi o per rinvio dalla
sentenza sono palesemente illogiche, false e contraddette da
documenti in atti e dalla persona del dott. Paolo Ferraro, e
manipolate anche accomunandole.
Non
minore pregio ha il rilievo che nessuno mise in evidenza pècche
professionali, perchè non era possibile indicarle ( vieppiù dopo il
flop già del 1995) ma perchè
la strategia adottata
e concordata
della scissione tra personale e pubblico del dott. Ferraro accomunava
certi magistrati, una certa psichiatria deviata e contorni. La
comunanza
di indicazioni esplicite
tra Giovanni Ferrara e lo psichiatra criminologo e ben altro (servizi
, servizi militari, legami geo internazionali e colleganze)
Francesco Bruno, illustra
plasticamene tutto.(
indicazioni e spiegazioni più approfondite oltre).
- La denuncia della psico-setta setta esoterico militare a mera “copertura satanista” e le innumerevoli prove che stanno facendo il giro del mondo e la assoluta evidente illogicità della c.d. “relazione” di pg.
Questa
non è la sede per illustrare l'insieme delle prove pubbliche
ascoltate da centinaia
di migliaia di persone
sulla esistenza ed attività della psico-setta esoterica a basamento
militare e copertura (anche) “satanista”. E il termine non evoca
“esorcismi” ma semplicemente la analisi di condotte criminali
come spiegato non da un quisque qualunque ma nella Circolare del
Ministero dell'Interno he istituiva nel 2006 le S.A.S. ( Allegata da
sempre al memoriale e qui solo per comodità ALL
9 bis
da p 299 a p 309).
Ma
le prove essenziali ed i brogliacci e gli audio e la loro analisi
erano nelle carte del CSM, del consulente Cantelmi, che aveva
accesso agli atti del procedimento, e nelle carte della Procura di
Perugia e lo sono agli atti della Procura
di TERAMO e nelle carte del TAR e sono arrivate “intonse
concettualmente” ed occultate dietro od associate in un a sua volta
ridicolo “epiteto”
illogico
di non verosimiglianza.
Nel
frattempo dopo cinque anni vi è un sistema di analisi e prove
concludenti implementato che ci permettiamo di allegare tutte (ALL
9,
anche per il carattere di novità di molte). Ma se mai si
trattasse di argomentazioni ed autorevoli valutazioni congruenti e
chiare, ma non condivise, come mai si è impostata da subito una
becera ed infantile caricatura personale ed una iniziativa volta a
“distruggere “ il magistrato Paolo Ferraro ?! La risposta che è
ovvia, come retorico l'interrogativo, deve tener conto anche
dell'altro che è emerso e poteva emergere: tutto venne già
inizialmente dettagliato al livello delle conoscenze dell'epoca dal
dott. Paolo Ferraro in due distinti memoriali integrativi ed in
ulteriore esposto al CSM. Lì tutto e lì anche il totale silenzio su
considerazioni fatti e prove, che
rimane a prova
( ALL
9 in DVD già indicato ALL 10 A e 10 B Esposti memoria al CSM e 10
bis faldone depositato al CSM).
Oggi con prove dirette
pubbliche e di pubblico dominio, mentre prima il dott. Paolo Ferraro
dimostrava che solo la spiegazione di un ordito concertato e
criminale aderiva alla prova dei falsi e delle attività in danno di
cui forniva diretto riscontro, oggi si può serenamente affermare
che un ordito tipico, da apparati deviati e magistrati partecipi, è
stato scoperto e analiticamente portato a conoscenza in tutti i suoi
contesti ed antefatti e nella sua generale rilevanza ed applicazione
anche “ad altri”, e che nessuna prova contraria sussiste. Citiamo
qui il video audio con la registrazione diretta nell'ambito della
quale due importanti psichiatri candidamente confessano che la loro
struttura si “occupava” di magistrati politici e ministri dopo
aver dato sfoggio della costruzione manipolata di falsi e fesserie e
il video audio che fornisce la prova del collegamento di Silvia
Canali con il procuratore di Roma e del di lei ruolo ( ALL
11 A e 11 B in DVD).
E
nella “giustificazione“ della sentenza del TAR ancora si legge a
basamento della procedura del CSM la “confessione
istituzionale”:
è stata costruita la procedura per le denunce di Paolo Ferraro.
Ma
se esse erano e sono quello che ormai appare pubblicamente, come si
può porre a fondamento di questa insensata dispensa la scoperta
della situazione antefatti e contesti in cui era stato
premeditatamente “collocato”, nell'ambito ti tentativi
protrattisi in una pluriennale attività, il dott. Ferraro, come al
solito avvezzo a capire ed agire.
Eh
già, perchè nel frattempo è stata resa
pubblica la prova
e ricostruzione dettagliata che a muoversi per ottenere il risultato
della immissione inconsapevole nella Cecchignola, era stato Roberto
Amorosi, magistrato dell'ufficio legislativo del Ministero degli
Esteri nel 2006. Ministro Massimo D'Alema,
dei rapporti
tra Massimo D'alema e Francesco Bruno
(ALL
12 ) e
degli intrecci e rapporti tra questi ed il citato Lucio
Caracciolo
sinanche compresente e condividenti il Convegno A PAESTUM sulle
attività di “intelligence e difesa nazionale” dell'ottobre 2008,
a pochi giorni dalle attività ed iniziative della Cecchignola
scoperte al volo dal dott. Paolo Ferraro .
E
la registrazioni audio di conversazione tra presenti con il
magistrato Agnello Rossi, coinvolto nelle vicende, che di fatto
confessa che tutto era nato intorno alla difesa del segreto e dei
segreti sottesi al caso CECCHIGNOLA (ALL
13 in DVD)
completa il quadro, perfezionato dalla dichiarazione di appartenenza
e vicinanza ad una area esoterico militare proprio del magistrato
della Procura di Roma Stefano Pesci e sin dai tempi de suo essere
avvocato a Bologna
(ALLEGHIAMO - 14 - in DVD
per mero zelo il video audio , ma in questo caso si tratta di
documento equiparabile a testimonianza, a nostro stesso avviso non
utilizzabile). Oggi neanche uno solo di quei segreti è rimasto
tale.
Occorre
ancora lasciare sul lastrico e privo della attività intellettuale ed
impegno istituzionale che sempre ha meritato uno dei migliori
magistrati italiani se il fine
di nascondere ed occultare non ha più senso
?!
- La denuncia per sequestro di persona, un antefatto nodale.
Si
verte ora dell'unico evento fatto vero nel suo oggettivo fenomenico
accadimento. La lettura del memoriale, che non è “vietata” in
quanto inquadra il contesto e le scoperte del dott. Paolo Ferraro, ma
anche il fumus e le ragioni della attività in suo danno antecedente
e successiva, appare illuminante. Ma la descrizione rispondente al
reale di ciò che intervenne nel 2009 e delle relative modalità
rende edotto di cosa come e perchè si è mosso contro il magistrato
Paolo Ferraro, dopo le scoperte ma ancor prima. Eppure il MEMORIALE
“non esiste” e non deve esistere. Riportiamo qui (ALL
14 )
lo stralcio che riguarda il sequestro di persona sottolineando che
la documentazione in atti semplicemente comprova tutto e le
indicazioni sulla natura criminale della attività sono confermate
dalla documentazione che è in atti. Quindi ai fini processuali
interni non di”ricoveri” si poteva parlare ma di un ed uno solo
da sequestro di persona e si badi che il dott. Paolo Ferraro
consapevole del cerchio
che gli si andava chiudendo contro, prese ferie in quei giorni e
concordò col medico reso edotto la strada del ricovero volontario
convinto che i test subito fatti e che hanno fatto subito emergere
la macchinazione sarebbero bastati a destrutturare l'ordito.
Ma
con l'occasione, e parlando di cerchio si allega anche la
registrazione di conversazione tra presenti delle rivelazioni fatte
da persona che collaborando coi servizi ha avuto modo di ricostruire
cosa, da quando come e perchè si muovesse intorno al dott. Paolo
Ferraro di provata fede democratica, indipendente e capace … troppo
.. altro ... che inetto
. ( ALL 15 video audio in DVD ).
- le falsità inventate al momento della fase successiva al suo sequestro di persona nel 2009 o la manipolazione della anamnesi costruita artificialmente al momento successivo al sequestro di persona
Entrano
nel quadro delle radicali (ma immonde per provenienza od
attribuzione) falsità sinanche le poche frasi sgrammaticate e
prive di sottoscrizioni stilate nella allora cartella clinica
dell'Ospedale Sant'Andrea (23 maggio 2009) quali artefatta “ANAMNESI”
, dopo il sequestro di persona del dott. Paolo Ferraro, volto ad
impedire che portasse denuncia dei fatti precedenti alla autorità
giudiziaria competente (si legga una buona volta il MEMORIALE chiaro
univoco dettagliato quale documento “di parte” agli atti).
Difatti
le allusioni sintetiche al “quadro
ed ai pregressi”
( studiatamente ellittiche ) fanno entrare in gioco mascherato tutte
le falsificazioni introdotte . Compito nostro, e non sembrava
servisse , illustrare e provare, e compito della giustizia è
prendere atto di esse e della loro integrale falsificazione.
E'
proprio la lettura sbalordita da parte del dott. Paolo Ferraro di
quelle righe sgrammaticate che fornì la prova logica definitiva di
un ruolo attivo e concorrente di alcuni familiari ( come sempre
accade, necessariamente, in vicende che siano caratterizzate da
interventi “protocollari” di destabilizzazione mediante
psicologia dinamico relazionale applicata e gestita in funzione
dell'obiettivo e segnatamente
di persone appartenenti o limitrofe per cerchia a certi ambienti di
potere
).
Si
allega a contestazione prova e documentazione la puntuale
ricostruzione delle falsificazioni (
ALL 16 ) e
si riporta di seguito uno stralcio, con una banale raccomandazione.
Si impersonifichi il collegio con il magistrato dott. Paolo Ferraro
costretto a ripristinare di fronte a tonnellate di menzogne
costruite a tenaglia punto per punto la verità . Non è questa
secondo logica e buona fede già una prova in sé di cosa si è mosso
realmente e del perchè e di cosa si dovesse coprire, e non è
evidente che anche il membri del CSM non potevano che sapere ?!
“ Le
allucinate affermazioni riferite ad alcuni "parenti",
oggetto di invenzioni di sana pianta, e incredibilmente riportate
come anamnesi, da lui per la prima volta lette ora, furono certamente
precedute dall'analisi dal Dott. Ferraro fornita subito all'ingresso
dell'Ospedale, e ritenuta dal Prof. Amedeo Ruberto "verosimile"
(p. 3, cartella clinica di Pronto Soccorso, 21' riga della
risposta).In essa egli indicava la trama di un vero e proprio ordito,
da lui subito; oggi ne esistono prove pubbliche INSUPERABILI e in via
logica coerenti.
Tutta
la vicenda è analiticamente e puntigliosamente riportata nei suoi
elementi dal Dott. Ferraro nel memoriale del 2011, noto ormai presso
vari Procuratori della Repubblica.
La
totale falsificazione della anamnesi è ricavabile passo dopo passo
da una semplice verifica che può volta per volta essere anche
pubblicamente attivata.
Ad
esempio, la asserzione "incredibile" "figlio non tanto
desiderato e voluto" riferita a Francesco è frutto di una folle
falsità.
Francesco
fu generato, voluto intenzionalmente dal Dott. Ferraro e dalla sua
prima moglie, mentre si trovavano in vacanza in Sardegna.
La
asserzione "a cui segue un periodo di deflessione umorale",
riferita al periodo dall'Aprile 1983 a tutti gli anni a seguire, è
PURA MENDACIA, invenzione malata e strutturata.
E
ovviamente forse messa a conoscenza di suo figlio Francesco, ignaro o
forse no di chi agiti acque torbide e malate.
Il
Dott. Ferraro, alle stelle per essere giunto alla meta importante di
Magistrato, avrà anni di impegno, vivaci, sereni, estremamente
gratificanti e pubblicamente confermabili da CENTINAIA di persone,
tra cui tutti i Magistrati dl proprio corso, tutti i Magistrati
romani, gli amici ed i conoscenti.
E'
ovviamente falso che "vince successivamente il concorso"
(!). Il Dott. Ferraro è passato agli orali del concorso in
Magistratura nel 1983, poco meno di un mese prima della nascita del
figlio Francesco, profondamente amato.
E'
letteralmente falso che lui si sentisse "perseguitato da un
cancelliere a Terni" (!!!!). E' invece vero che il Dott.
Lombardini, all'epoca vivente, pose in essere una serie di condotte
aggressive nei confronti del Dott. Ferraro, per “inimicizia
politica e motivo personale”, e tali da richiedere l'intervento
dell'allora Pretore Capo di Terni, che intimò la cessazione delle
predette condotte, e fu sul punto di trasferire motivatamente il
detto Cancelliere.
Dopo
il suo arrivo a Roma, il Dott. Ferraro tornando a Terni, invitato dal
Foro per una festa, apprese le ragioni del tutto personali e di
"gelosia" del detto Lombardini, riferitegli ridancianamente
da più Avvocati.
Quale
sia la stima del Foro di Terni e l'immagine lasciata dal Dott.
Ferraro è pubblicamente noto, come sono noti i pareri ECCEZIONALI
formulati sulla sua persona.
La
artata e altalenante descrizione di salti umorali, in lui da sempre
totalmente assenti, e la indotta ed artefatta suspicio circa
una vita “bipolare”, indicano un carattere di vera e propria
falsità strutturata delle invenzioni riferite o verbalizzate, e
comprovano che vi fu una esterna trasfigurazione concettualizzata ed
organizzata concettualmente.
E'
altresì assolutamente falso che quando nacque nel 1986 Fabrizio
Ferraro, egli dimostrò “più entusiasmo”. Dimostrò infatti solo
lo stesso entusiasmo perché una creatura umana meritevole di affetto
ed amore era venuta alla luce. Punto e basta.
E'
completamente falso che egli e la prima moglie litigassero: dal marzo
1985 era purtroppo calato il freddo gelo della separazione morale .
Egli
non era solo molto impegnato tra il giugno 1985 e 1987, ma viveva da
pendolare; inoltre lavorava giorno e notte, ma ciò non gli impedì
di aiutare per ben due tesi di laurea la moglie.
Tornò
a Roma, invitato dalla Dott.ssa Matone ad occuparsi di attività
dirigenziali, presso la DG II. PP. Del Ministero di Giustizia e
scelse la strada di riavvicinarsi a casa, avendo profonde
gratificazioni dal nuovo incarico.
E'
falso e letteralmente inventato che alla fine del rapporto con la
prima moglie, nel Novembre 1993, il Dott. Ferraro ebbe "deliri
di gelosia" .
E'
vero invece che il rapporto, andato in crisi nell'aprile/maggio 1992,
in contesti e quadro da approfondire, alla luce di elementi nuovi
acquisiti oggi, si concluse nel detto periodo e che si ruppe una
solida passata esperienza di dialogo libero ed aperto.
Allora
il Dott. Paolo Ferraro era addetto alla Presidenza della Corte
Costituzionale, membro del (prestigioso) Consiglio Giudiziario della
Corte d'Appello di Roma;
migliore, più o meno, Magistrato della Procura Circondariale di
Roma, a pieno ruolo, e motore impegnato di un settore della
Magistratura. Le vicende e trame interne, di allora, sono oggetto di
riferimento anche da altri, ed in altre sedi.
Una
piccola chiosa necessaria, anche se non “strettamente”
pertinente.
Suoi
pubblici, dichiarati e manovranti "rivali", Giuseppe
Cascini, nipote di Achille Lauro, e Stefano Pesci, vero e proprio
gregario ed interfaccia del Cascini.
Amato
e stimato dalla quasi totalità dei Magistrati, riconosciuto e
portato in palmo di mano, sereno e aperto, ma oggetto della più
grave minaccia che si possa fare ad un Magistrato: "Tu sei
ingombrante... ti dobbiamo togliere di mezzo":
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