Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio aveva rigettato il ricorso introdotto dal dott. Paolo Ferraro. Dinanzi al Consiglio di STAto verranno rimessi in ordine la congerie dei dati e fatti tutti falsi e dei dati veri, i primi ricopiati” in forma “ellittica e sintetica”, i secondi “nascosti” dalla sentenza, insieme alle prove della falsità integrale di tutti i “dati”.
(travisamento e vizi sintomatici di eccesso di potere)  
Una amputazione “ortopedica” dello spazio di cognizione del giudice amministrativo, che avrebbe forse stentato ad espandersi del tutto secondo le astratte possibilità, data la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, progettato, all'accertamento giudiziario. 
Ma una cosa è “l’espandersi”, una cosa è la pretermissione globale della realtà e del vaglio doveroso di dati e fatti “presunti” veri nella loro apparenza in realtà meramente artefatta e protocollare. 
Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione TAR aveva formalizzato e “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, “esorcizzando” il vaglio dovuto e necessario.





" Oggi 29 dicembre 2015 alle ore 13 notificato l'atto presentato al Consiglio di Stato 
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BREVE NOTIZIA  COMUNICATO DIRETTA HANGOUT USTREAM
https://youtu.be/cLg-N5N4pmM

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ATTO DUPLICEMENTE NOTIFICATO il 29 dicembre 2015.
Ecc.mo Consiglio di Stato in. S.G.
Ricorso in appello avverso
la sentenza n. 8018/2015 emessa dalla Sezione Prima Quater del TAR Lazio
Del dott. Paolo Ferraro, nato a Roma il 23/07/1955 (C.F. FRRPLA55L23H501E), res. in Roma, via Edoardo Jenner n. 30 int 5 C.A.P. 00151, oggi rappresentato e difeso dall' avv. dell’avv. indirizzo mail pec: con domicilio eletto in , come da delega e procura in calce al presente atto
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della Sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima Quater, n. 8018 del 2015, depositata l’8/6/2015, non notificata, con la quale è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto, nella causa n. 2481/2013, il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della delibera del CSM prot. 24816/2012 in data 6 dicembre 2012 e del pedissequo decreto prot. n. 1044 del 7.1.2013 con cui è stata disposta la dispensa dal servizio del ricorrente e di tutti gli atti del relativo procedimento.

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Con sentenza depositata l’8 giugno 2015 il TAR del Lazio sezione Prima Quater - Presidente Elia Orciuolo, cons. estensore Giampiero LO Presti e Cons. Fabio Mattei- ha rigettato come da dispositivo il ricorso in epigrafe (ALL 1 sentenza 1 bis comunicazione della sentenza circa la data del deposito 1 ter delibera CSM impugnata 1 quater Decreto del ministro di Grazia e Giustizia ),
Dopo aver copiato in premessa il “filo tenuto” nelle delibere e nella delibera finale del CSM, la motivazione ha “condensato” la valutazione su quattro punti selezionati, che “esorcizzano” il vaglio dovuto e necessario (ALL 2A 2B Ricorso e memoria integrativa nel giudizio di primo grado e ad abundantiam 2C 2D atti della fase cautelare anticipata ) e hanno amputato “ortopedicamente” la intera parte centrale dello spazio di cognizione del giudice amministrativo. Uno spazio che avrebbe stentato ad espandersi secondo le astratte possibilità, anche perchè la gigantesca mole di dati e fatti falsi, manipolati artefatti immessi o nascosti, appare quasi congegnata come l'ostacolo degli ostacoli, previsto e voluto, all'accertamento giudiziario. Si procede pertanto oggi, con il presente atto di appello, a rimettere in ordine la congerie dei dati e fatti sottoposti al vaglio e “trattati” in forma “ellittica e sintetica” dalla sentenza.
I. PREMESSA. LA REALTA' I FATTI I DATI LA COSTRUZIONE MANIPOLATA ED ARCHITETTATA IL TRAVISAMENTO TOTALE E GLI AMBITI DEL GIUDIZIO.
Una breve premessa di mero buon senso soccorre: se al dott. Paolo Ferraro è stato attribuito di avere una gamba di legno e di non essere idoneo a correre, nonostante corresse e corra serenamente e bene, trattandosi di persona con una pubblica immagine e pubblica attività verificabile altresì, la prova pubblica del suo saper camminare e il suo camminare stesso son già l'indizio grave di quel che è accaduto. Qui poi non si può prescindere dal dare o acquisire nell'ambito del ruolo affidato ex lege, la prova della finta gamba di legno, di come è stata costruita e di chi la ha fittiziamente giustapposta alla immagine e realtà di Paolo Ferraro, e sinanche di come si è operato. Lo stesso identico metro vale per il vaglio della discrezionalità tecnica, nell'ambito e nei limiti della quale si deve espletare una consulenza. Argomentando a contrario basterebbe una buona fattura della gamba ( e neanche è il caso di specie) od un abile inserto nella fotografia (consulenza) per far divenire reale ciò che non lo è, fittiziamente ed al solo scopo del raggiungimento del diverso e sviato fine perseguito, ed il vaglio del giudice amministrativo diverrebbe limitato alla convalida previa verifica formale e di congruità interna di consulenza e provvedimento ( congruità meramente apparente, perchè fondata in tesi provata su dati falsi manipolati od architettati e su una ridondanza e richiamo incrociato di dati, falsi a costruire artificialmente una coerenza interna e un rafforzamento formale di ciò che non appartiene al reale).
Tutta la evoluzione giurisprudenziale sui vizi sintomatici, sul travisamento dei fatti e poi sullo sviamento di potere indica che al giudice amministrativo è affidato il compito di accertare la corrispondenza al reale degli assunti e argomenti dell'autorità amministrativa e di accertare, attraverso il vaglio dei dati e fatti e l'uso accorto della logica, i sintomi che indicano la illegittimità e la etero finalizzazione (o sviamento) dell'operato e dell'impianto amministrativo ( e la potenziale o evidente illiceità penale è ovviamente ricompresa ai fini e nell'ambito del vaglio). Il tutto attraverso gli strumenti affidati al giudice, che al contempo certo definiscono ambiti e oggetto del giudizio amministrativo anche di appello.
Il travisamento dei fatti e la illogicità interna ed “esterna” dei provvedimenti adottati e del provvedimento di dispensa impugnato, nonchè lo sviamento di potere erano e sono il cuore di questo processo. Diremmo, in modo più aderente al caso di specie, che la censura base è costituita, in linguaggio metagiuridico, dalla costruzione e creazione artificiale di una realtà personale inesistente, condivisa artefazione ( ALL 2 bis analisi e documenti pubblici che si intendono qui richiamati integralmente) , mentre il procedimento logico argomentativo adottato apparirebbe strutturalmente deliroide ( se non fosse intenzionale), cioè fondato su fatti e dati inesistenti e travisati in radice, secondo una metodologia “protocollare”. La finalità sviata palese: quella di non far emergere una serie di fatti, attività e condotte in danno e nascondere il di più, ponendo in essere il tentativo di delegittimare prima e “distruggere” poi un magistrato noto ed anche “attenzionato” da tempo, ma per capacità serietà e professionalità indipendente, e da una specifica cordata “individuata” che gode di un potere e capacità di “condivisione” anche indotta.
Incredibilmente un magistrato privo di alcuna neanche minima macchietta professionale, mai oggetto di alcun rilievo ma soggetto di procedimenti assurti ad interesse “mondiale“ (ALL 3 processo OIL FOR DRUG), oggetto di pareri eccezionali che hanno portato alla sua progressione e nomina addirittura con provvedimento del dicembre 2012 (ALL 4 Parere per la progressione), stimato per le sue doti di indipendenza ed equilibrio, viene aggredito con una valutazione di “inettitudine” che attiene a caratteristiche mai esistite e mai indicate in trenta anni di carriera e in oltre cinquanta anni di vita e contraddette non da ultimo dalla qualità della sua attività professionale sino all'ultimo istante, in cui è stato poi “sottratto” al servizio. Un caso che passerà comunque alla storia, ma il finale della sceneggiatura allo stato spetta ancora autorevolmente a codesta autorità giudiziaria. E chi ha scritto questo atto ancora gode della fiducia nelle istituzioni e nella autorità giudiziaria, ben sapendo che esistono vari tipi di uomini e certamente che i magistrati non sono certamente divenuti tutti uguali tra loro.
A fronte di una miriade atti e documenti, introdotti già in fase procedimentale ed acquisiti poi al processo, e di fatti notori di pubblico dominio che attingono strettamente al principio del libero convincimento del giudice come giusta ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio nell’applicazione della legge, ed infine dinanzi al dovere di approfondimento appositamente disciplinato (“1. Fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti” e seguito 2. Il giudice, anche d'ufficio, può ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresì disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.3. Su istanza di parte il giudice può ammettere la prova testimoniale, che è sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica.5. Il giudice può disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento), il giudice di primo grado ha solo argomentato sulla mera consecuzione logico formale esteriore ( ma illogico sostanziale) tenuta dall'organo amministrativo, pretermettendo tutto quanto non solo entrava in palese collisione frontale e distruttiva di tale “metro”, ma tutto quanto ne dimostrava la valenza di sviamento e finalizzazione illegale del provvedimento adottato. Un caso unico nel suo genere, non tanto e solo per i dati incontestabili sulla attività giudiziaria e professionale del magistrato, ma unico anche attese le prove pubblicamente fornite di una trama solo apparentemente complessa e meno credibile, divenuta chiara intellegibile e riconducibile ad evenienze certo non ordinarie ma ben note secondo esperienza storica ed istituzionale, anche.
Nel frattempo l'odierno appellante, portato a capire ed approfondire, ha immesso nella diretta disponibilità pubblica ed aveva acquisite, ben sapendo casa stava accadendo, prove dirette di immediata percezione, che costituiscono fatti anche nuovi sul piano processuale, e contemporaneamente notori: se ne richiede più avanti la acquisizione e valutazione. Fatti ed antefatti non solo nodali ma NOTORI, trattandosi ad esempio proprio di registrazioni di conversazioni tra presenti atte a costituire prova di attività illegali e delle coordinate attività e decisioni già sotterranee che costellano la vicenda, rese pubbliche.
Ridurre il processo amministrativo a mera verifica formale della sola congruità logica interna procedimentale e della motivazione del provvedimento adottato, nonchè alla mera conseguenzialità apparente delle attività “argomentative” introdotte in una valutazione tecnico discrezionale ( senza neanche valutare la radicale falsificazione a monte di TUTTI i presupposti e dei dati introdotti) rappresenta quindi, eminentemente nel caso di specie, la abdicazione del processo amministrativo dal suo compito coessenziale anziché il riflesso del limite intraneo al vaglio della “discrezionalità tecnica”, che per converso viene ad esser trasferita nell'alveo dell'abuso insindacabile di una manifestazione di volontà assoluta (purchè formalmente prospettata in maniera che esteriormente possa conferirle la sola apparenza di congruità).
II. L'ALVEO DEL GIUDIZIO DI APPELLO, LA ISTANZA DI REIMMISSIONE CAUTELARE IN SERVIZIO REITERATA IN APPELLO E LA INTEGRAZIONE GLOBALE DELLA PROVA.
Ogni profilo verrà illustrato come specifica censure alla sentenza appellata ma si rinnova sin d'ora ed all'esito del primo vaglio degli elementi di giudizio e delle censure, la sostanza della istanza cautelare, già rinnovata nel ricorso di primo grado, richiedendo che siano realizzate prima possibile le condizioni di riammissione in ruolo e retroattiva agli effetti “anche” economici, del magistrato Paolo Ferraro, non solo con riguardo alla indiretta minima ma significante depauperazione professionale coartata dall'allontanamento dal lavoro, né solo con riguardo alla prevedibile ex ante progressione di ruolo ( che era uno degli “obiettivi”). Egli solo ( e non chi è sottoposto a procedimenti penali o a misure cautelari o per fatti gravi a procedimenti disciplinari) sta subendo il gravissimo pregiudizio di non percepire neanche lo stipendio necessario alla sua sopravvivenza e vita ordinaria, non per essersi “ribellato” illecitamente, non per aver sfidato il legittimo potere, non per essere stato indagato, aver commesso reati, commesso fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti , ma solo per non essersi piegato a proposte e ad un potere direttamente prospettatogli come “forte” e “sotterraneo”, ed illegittimo sol per questo.
Dinanzi alle “esplicite” richieste di sudditanza e rinuncia alla indipendenza il dott. Paolo Ferraro ha agito in piena fedeltà al suo ruolo di magistrato ed alla costituzione, rigettandole (la vicenda, come emerge pianamente dal complesso dei dati forniti e necessariamente a conoscenza, nasce dalla “scelta” del ricorrente sulla fine del 2010 di non piegarsi e far emergere fatti gravi per ragioni evidenti, che attingono sinanche alla radice dei valori e regole per cui aveva prestato il suo giuramento entrando nella magistratura, tra i primi del suo concorso, ma persino alla libertà ed indipendenza future dei magistrati).
Alle censure in sintesi e puntualizzazione finale, è dedicata la parte conclusiva del presente appello.
Resta da sottolineare che tutto quanto introdotto con le argomentazioni e prove appresso specificate, era ex ante ricompreso nei motivi del ricorso introduttivo e memoria integrativa e che comunque il vaglio del fatto notorio, dei dati artefatti, delle nuove prove e fatti che dimostrano la costruzione artificiale, è da sempre l'oggetto di questo processo sub specie, se si vuole, anche di vaglio della consulenza. 
Ma nel caso de quo la stessa procedura per dispensa è stata avviata mediante una impalcatura artificiale costruita e ingegnerizzata secondo esperienza che non può essere totalmente ignota a codesto autorevole organo. E i precedenti due tentativi altrettanto. 
E' la pura ma anche evidente verità: non sempre la verità processuale riesce a coincidere con il reale ma nel caso di specie seguendo passo passo gli atti, i documenti e le prove dirette si assiste sub vitro alla ipostatizzazione chiara di una bolla artificiale, un fatto di una enorme gravità che non può sfuggire ad una vera autorità giudiziaria della quale invochiamo la paziente diligenza.
E' in gioco la immagine dello Stato e la vita del diritto e la autonomia ed indipendenza stessa della funzione giudiziaria oltrechè l'interesse pubblico a non perdere un magistrato di grande valore. Poi vengono i diritti individuali lesi ed i valori maciullati. 
Ci permettiamo in questo caso di diversificare perciò anche un particolare accenno argomentativo dell'AVV. Lioi autore del ricorso introduttivo, secondo cui il provvedimento adottato avrebbe arrecato un danno, gravissimo perdipiù, alla immagine dignità e onorabilità e pubblica considerazione del dott. Paolo Ferraro. Attualmente è personaggio noto e stimato, intervistato e autore di un sistema di analisi informazioni e prove unico nel suo genere (ALL.TI 5) e non stupisca il numero degli articoli informazioni servizi video interviste e approfondimenti a lui dedicati, un dato obiettivo. La sua immagine travalica la sede nazionale, mentre lo si sarebbe voluto secondo aruspici ed auspici “protocollari” rinchiuso nel ghetto della distruzione e disperazione: anche il silenzio programmatico adottato ha poi totalmente fallito il suo compito del pari protocollare. Già solo questo , per chi abbia la esperienza o la intuizione di ciò che vi è sotteso, rappresenta prova della matrice e della assurdità di una dispensa per inettitudine che si svela palesemente come “legge del contrappasso”.
Con formula più strettamente giuridico processuale si invocano qui pertanto a premessa, anche tutti i poteri integrativi e dispositivi della prova che l'organo di appello ha e, sol che voglia, può usare, attesa la palese particolarità e gravità del caso.
III. IL TRAVISAMENTO ATTRAVERSO LA FALSIFICAZIONE MANIPOLAZIONE ED ARTEFAZIONE DEI SINGOLI FATTI E DATI ADDOTTI A GIUSTIFICAZIONE DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA , DELLA “CONSULENZA” E DEL PROVVEDIMENTO DI DISPENSA ADOTTATO.
Ripetiamo, solo a noi, una nozione didascalica base del diritto processuale amministrativo:
Il travisamento dei fatti si realizza quando la Pubblica Amministrazione, nell’emanazione di un atto amministrativo, ritiene erroneamente la sussistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste o, al contrario, ritiene l'insussistenza di una situazione che in realtà effettivamente esiste. Il travisamento dei fatti non permette all'amministrazione di rappresentare correttamente la realtà, e quindi potrebbe non permettere di applicare correttamente la previsioni di legge al caso concreto. Il travisamento dei fatti, quando è intenzionale, è il sintomo dell'essersi l'agente lasciato guidare da interessi diversi da quelli da cui per legge doveva lasciarsi guidare, ond'è che dietro di esso si deve scorgere sempre un eccesso di potere consistente nell'uso di un tipo legalmente scorretto di valutazione.”
Non uno dei supposti cardini fattuali apposti a basamento delle “giustificazioni” (motivazioni) addotte, e a fondamento anche dell'argomentare del consulente, risponde al principio di verità e realtà, con la sola significativa eccezione del precedente storico del sequestro di persona patito dal dott. Paolo Ferraro il 21 maggio del 2009. Altresì i dati e fatti vagliati come indicativi non solo non esistono o sono falsi o sono manipolati e deformati in modo pacchiano, ma non resistono neanche al semplice minimo vaglio logico.
  1. La “inettitudine” come giudizio retroattivo ma al contempo prognostico, iperbolico ed artefatto, usando dati manipolati o falsi e “anche” contraddetta dal lavoro giudiziario svolto sino all'ultimo istante dal magistrato.
Questa attuale prima considerazione riguarda solo il profilo della incongruenza logica in sé dell'assunto fondamentale e dei suoi corollari.
IL consulente e poi l'organo amministrativo assumono che il ricorrente “ non possa adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio” fondandosi il giudizio peraltro apodittico ed aspecifico, su fatti (manipolati falsi ed inventati) ma che risalirebbero nel tempo o su caratteristiche supposte come esistenti e preesistenti.
Quindi l'inettitudine dovrebbe essere “genetica” retrodatata o anche datata come ultimo sviluppo al recente percorso professionale del dott. Paolo Ferraro, o alla vicenda “umana” termine cui si allude con sicumera protocollare che ha richiesto integrali falsificazioni e negazione della realtà.
IL ricorso al TAR su questo aveva centrato una delle doglianze in modo sufficientemente chiaro, ma ovviamente equivocata dalla sentenza, come vedremo.
Argomenta” la sentenza oggi appellata “Il CSM , sulla scorta di quanto rilevato in esito agli accertamenti sanitari (il dott. Cantelmi concludeva la sua ultima relazione sostenendo che il disturbo del quale è affetto il dott. Ferraro è tale da compromettere “gravemente l’idoneità a svolgere coerentemente ed esaurientemente i doveri di ufficio del magistrato”) ha ritenuto, secondo un apprezzamento logico e congruamente motivato, che la condizione patologica del ricorrente non sia priva di ricadute sullo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo evidente che la stessa si configura quale palese alterazione dell’equilibrio mentale dell’individuo, con incapacità di corretto apprezzamento dei fatti destinata a riverberarsi anche sul piano lavorativo”.
Orbene, a prescindere dal “palese” carattere duplicemente e reciprocamente tautologico del ragionamento (poichè il consulente dice che e il CSM ripete che è evidente che .. allora … ) al giudice è affidato il compito di vagliare criticamente ciò che è stato postulato, con criteri logici e di verifica della rispondenza a criteri scientifici ed ai dati reali, cosa che è profondamente diversa dall'emettere un astratto giudizio a priori di ”evidenza” e “corrispondenza”. L'obbligo della motivazione previsto nel nostro ordinamento non lascia spazio ad un procedere argomentativo apparente che ribadisce solo il contenti formale della determinazione e la presenza formale dei passaggi procedimentali e procedimenti logico formali e la loro astratta conseguenzialità. Qui non si intende evidenziare nuovamente , che il complesso delle valutazioni professionali argomentazioni testimonianze dirette e dati acquisiti, indicano solo, come già era stato ben illustrato in ricorso , che il magistrato Paolo Ferraro era (ed è) un magistrato ineccepibile, serio, professionale con pareri eccezionali e di alta e speciale capacità lavorativa e professionale nonché doti di elevata indipendenza.Tale giudizio risulta ancor più enfatizzato nel parere e trasfuso nella nomina poi a magistrato di cassazione di fascia ulteriore, avvenuta, si sottolinea, nel dicembre 2012 (ovviamente pacifica la totale assenza di qualsivoglia lamentela, anche solo strumentale mentre accade, nel mondo delle aule del diritto per ragioni note ai giuristi e magistrati, ed è accaduto, ma a Paolo Ferraro solo “nelle particolari modalità” soffuse interne al e insufflate nel procedimento amministrativo di dispensa).
In questa sede si intende preliminarmente enucleare solo l' indice sintomatico di irragionevolezza della valutazione “parallela” e della illogicità e contradditorietà del giudizio sull'uomo e sul magistrato, cui si è voluto a tutti i costi pervenire. Si pensi alla contrapposta argomentazione, anche essa se astrattamente postulata, apodittica: la prova comunemente conferita della perfezione professionale del lavoro del magistrato e sino al 18 giugno del 2011, e della sua identità pubblica e nota, dimostra che l'illazione sulla inettitudine è priva di supporto reale e smentita dai fatti, e che si è voluta aggirare la realtà costruendo una impalcatura argomentativa fondata sul nulla o meglio sul falso la cui manipolazione ed artefazione, è provata prima di tutto per , logica e poi per fatti e prove concludenti.
Ma non si intendeva e non si intende però contrapporre, si badi bene, la argomentazione assiomatica di segno opposto, pur scandita da prove ed argomenti inoppugnabili, ma questa altra ben precisa contestazione: se il giudizio di inettitudine retroagisce alla storia (artefatta) del magistrato ed a caratteristiche e percorsi precedenti, come si spiega che mai sino all'operazione gestita nel 2009 e poi in fretta e furia nel 2011 mai a nessuno era neanche venuto in mente niente altro che valutazioni positive e giudizi di equilibrio professionale ?!
La “inattendibile” pantomima si spiega anche attraverso la semplice conoscenza di un interessantissimo precedente storico. che aveva definitivamente portato a miti consigli chi cercava di incastrare il magistrato eccellente. Il clamoroso totale fallimento, nel lontano ma vicino 1995, di un affatto diverso tentativo di artefatta costruzione di una mera ipotesi sgangherata di procedimento disciplinare che vide agire alcuni magistrati, tramutatosi in una sentenza che magnificava ruolo e capacità e geniale professionalitò del dott. Paolo Ferraro, a fronte del momento in cui il magistrato aveva costruito e realizzato una integrale procedura di integrale automazione del lavoro del magistrato (studiata, all'insaputa del magistrato stesso addirittura dal CNR in settore di ricerca sull'intelligenza artificiale e cibernetica applicata). Varrebbe la pena che codesto organo autorevole ne richiedesse la documentazione al CSM, per inquadrare meglio il contesto storico intorno ad un magistrato di “combattuta sotterraneamente“ area vicina a FALCONE, e codesto collegio rimarrebbe trasecolato : fu avviata con un trucco palese . La rappresaglia ordita si concluse con un flop clamoroso.
Ma dopo la breve digressione torniamo alle congetture intorno alla contraddizione logica tra i dati postulati.
Varie le risposte astrattamente “apparecchiabili”:
  1. Nessuno se ne era accorto prima, ma subito dopo bisognerebbe dire di cosa, visto che il magistrato Paolo Ferraro era ineccepibile sul piano che conta, professionalità efficienza, indipendenza ed equilibrio professionale e nella sua vita non aveva dato adito a “pur agognata” possibilità di contestazione (altrimenti sarebbe stata utilizzata concretamente);
  2. tutto andava bene sino al 2009, ma poi bisognerebbe spiegare perchè sul piano professionale è continuato ad andare più che bene sino al 2010 e il procuratore Ferrara abbia dichiarato nel luglio 2010 al CSM quanto in atti ed in ricorso evidenziato e qui solo richiamato senza inutili ripetizioni con riguardo alle dichiarazioni inequivoche del 2010 “ Il dott. Paolo Ferraro è un magistrato preparato, attento, scrupoloso, molto affidabile. Ha sempre lavorato con attenzione, con scrupolo, ed ha esaurito sempre bene i suoi compiti. Ho portato le statistiche comparate del 2009 e del 2010 che sono il periodo che interessa. Insomma lui lavora ed esaurisce quello che gli si manda e di lamentele personalmente non ne ho” . Si rinvia peraltro alla compiuta analisi delle dichiarazioni sul magistrato FERRARO nel corso delle audizioni del giugno 2011 integrata nel ricorso (ALL 02 A) .
  3. tutto è andato bene sino al gennaio 2011, ma poi occorrerebbe spiegare cosa sarebbe andato diversamente dal gennaio 2011 in poi, se non ve ne è traccia nel lavoro professionale e come possa un magistrato inetto professionalmente o privo dell'equilibrio cognitivo far andare bene tutta la propria attività professionale senza alcun rilievo se non di eccellenza positiva.
La semplice verità prospettata è che tutto è andato “bene” (salvo quello che covava sotterraneamente), sino a che Paolo Ferraro non si accorse di ciò che accadeva nella abitazione della Cecchignola e poi volle capire ed andare sino in fondo, indi subì un blitz organizzato e poi decise di illustrare la operazione criminale che aveva patito nel maggio 2009 redigendo 93 pagine di dettagliato MEMORIALE e altrettante di allegati fornendo le prove base su più piani di quello che era accaduto a suo tempo, e qui la prima causa della necessità finale di tentare di schiacciarlo di corsa ovviamente ingigantita da i vari precedenti ed antefatti che potevano emergere e che sono TUTTI emersi con prove dirette di pubblico dominio.
Il MEMORIALE del dott. Ferraro fu depositato al CSM e proprio da Giovanni Ferrara, procuratore capo, nella convocazione in commissione del 1° giugno 2011 e subito prima che, di seguito a lui, convocati tutti quella mattina, venissero a dogliare sul filo della patente illogicità alcuni aggiunti, non Pietro Saviotti, ed altri no e non Alberto Caperna.
Ed è evidente che mentre si è data labile forza argomentativa alla consulenza citando fatti inesistenti, manipolati, ed artefatti e nascondendone veri, si cadeva in una lapalissiana contraddizione.
E tutti si son ben guardati dal parlare del contenuto del MEMORIALE e prove annesse in faldone e DVD, mentre ben avrebbero in astratto potuto arzigogolare se non fosse che un po' la evidenza di prove, un po' il contenuto scottante, un po' i segreti che si celavano dentro e dietro ai fatti, hanno consigliato di montare una pantomina incentrata su“ Paolo Ferraro dice cose criptiche”.
A questa era stata fatta precedere una relazione di “un” ufficiale di pg il cui tenore non è smentito qui, ma viene smentito dallo stesso tenore del coevo MEMORIALE in atti. Chi ha scritto quel MEMORIALE , e si esprime a voce ancor meglio, non solo non ha né lo stile né i passaggi né le convinzioni che sono state “solleticate” alla attenzione, ma non ha i contenuti, ingenui immaturi e primitivi che si è voluto attribuirgli. Una mera comparazione (doverosa) scioglie ogni possibile dubbio.
Resta invece il “mistero ancor più assolutamente irresolubile” di come possa aver “detto cose criptiche“ il magistrato Paolo Ferraro (e si noti il linguaggio prescelto e il termine “cose” adottato anche da parte di magistrati con un linguaggio “infantile”).
Il dott. Ferraro avvisò con dettagliati racconti i magistrati dell'ufficio, ingenuamente forse oppure ignaro in buona fede di realtà e dinamiche a lui estranee. Paolo Ferraro, da sempre impegnato e attento nel senso positivo del termine ai magistrati dell'ufficio, ed avvezzo allo scambio e attività istituzionale attiva (per storia indiscussa), informava di fatti completamente ricostruiti con dettagli di prove in un MEMORIALE DI OLTRE 90 pagine. E, come andiamo illustrando, il mistero ancor più arcano e profondo in questa non tanto kafkiana quanto immonda vicenda, consiste al fondo nel come si possa ridurre anche la semplice logica, ad un optional, ed accettare una prospettazione riferita al dott. Paolo Ferraro assurda e palesemente inverosimile.
A tacere della circostanza ormai analizzata e resa nota che “la Prcura di Roma sapeva tutto e che le indagini FIORI nEL FANGO due all'epoca ignote al dott. Paolo Ferraro rivelano che non solo la Procura di Roma era perfettamente a conoscenza dei circuiti militar deviati per indagini dirette ( Efebofilia, pedofilia e così via , cioè quanto oggetto delle denunce del dott. Ferraro ) ma vi erano addirittura intersezioni legate ad un personaggio chiave tra la indagine fiori nel fango, la Cecchignola ed il caso Marrazzo (ALL 6 e vari articoli di approfondimento tutti contenuti nel sistema informativo ALL 9 ). Tutti dati fatti ma questa volta veri .
E resta l'ultima opzione “apparecchiabile”, la più indefinita confusionaria e plastica possibile. Il giudizio di inettitudine nel senso proprio inteso dal legislatore (configurato a “palla di vetro“ senza darne una ragione plausibile e senza più agganci concreti anche solo credibili ma legando al giudizio falso pregresso la considerazione “è evidente che” ) si riferiva prognosticamente al futuro poggiandosi a ipostatizzata patologia “esistente ma preesistente”, che non è patologia ma una triade di disturbi (sul merito delle “invenzioni” entreremo partitamente). UN pateracchio illogico costruito mediante una sequenza di target apposti sulla necessaria artefazione e manipolazione dei dati anche passati. Ma sorge la domanda perchè anche i dati tutti artefatti attesa la arrogante e tautologica esibizione di potere “diagnostico” ?! Semplicemente perchè chi ha anche solo disturbi del genere non potrebbe non avere “precedenti”, “ricoveri pregressi” e segnali chiari nella attività sociali, di vita e lavorative. Di qui, da questa affermazione ed obiezione che per chi sa di psicologia un minimo solo da formazione RAI educational, sarebbe insuperabile e di per sé concludente, la spiegazione dei falsi immessi direttamente od allusivamente a costruire un quadro artificialmente fabbricato, in varie forme, e del perchè tutti i fatti e dati veri palesi appaiono incontrovertibilmente nascosti. (una sfrontatezza umana e professionale ma ben altro: i membri di un organo pubblico in uno Stato di diritto non possono permettersi questo procedere arbitrario in quanto contitolari di un potere non “totalitario ed assolutistico“ suggestivamente autoreferenziale. Di ogni potere e di questo potere e del suo corretto uso esercizio e conformazione si deve rispondere, e non certo solo alla sola legge svuotata come formale intelaiatura di contorno ma intesa come sostanza e costituzionalmente orientata, nel nostro sistema, ancora vigente) .
E qui sovviene una specifica denuncia ( tra gli esposti e scritti in atti ) depositata a polizia giudiziaria e presentata da Patrizia Foiani, convivente col ricorrente dal dicembre 2010. denuncia debitamente depositata a sua volta al CSM, chiara ed inequivoca ed agli atti del processo.
Silvia Canali, avvocato ex coniuge divorziato ( dopo sue vicende emerse anche quelle da prova certa pubblica fornita, e cognata di Lucio Caracciolo, geopolitico di fama e ruolo internazionale convocato a prestigiosi consessi, uno tra tutti IL BILDERBERG), ed una dei co-artefici del tutto, le aveva telefonato raccontandole tra tante ignobili menzogne frutto di manipolazione patologica che il dott. Paolo Ferraro (che non aveva mai usato neanche una aspirina sino al 2009) aveva “subito ricoveri a venti anni”. Questo il curriculum universitario dell'odierno ricorrente che in tredici mesi aveva all'epoca fatto tredici esami all'università, vinto un concorso pubblico ed era diventato impiegato pubblico a 20 anni, coltivando sport, vita affettiva, ed infine tra l'altro anche impegno anche sindacale. Ma quel che conta ora è la INVENZIONE e la finalizzazione della invenzione, non chi era ed è Paolo Ferraro,e solo attraverso l'esame degli incartamenti in atti si perviene senza ombra di dubbio alla certezza più amplia e generale che si andava manipolando e costruendo su più fronti, percorsi, episodi e fatti che dovevano creare un quadro artefatto. A conforto del ruolo in questa orchestrazione di una dei protagonisti, appena sopra citata, si allegano come FATTI E DOCUMENTI una sconvolgente memoria con allegati di prova che e denuncia per calunnia indiretta che parlano da soli (foto) (ALL7) e un video audio di registrazione tra presenti che illustra meglio di ogni altro quale macchinazione abbia apportato pezze giustificative artefatte alla procedura per dispensa aperta di corsa quando il dott. Ferraro predisponendo il MEMORIALE andava diritto per la strada della tutela della incompromessa indipendenza del suo ruolo, e del resto. (ALL 7 bis video audio in DVD).
E solo le invenzioni, e tutte le invenzioni collegate e pacificamente false e smentite da logica fatti e prove, sono il substrato costruito sul quale si è poggiata la operazione volta ad impedire da ultimo la denuncia ad autorità giudiziaria di Paolo Ferraro ed il tentativo di eliminazione prima dalla magistratura e poi oltre. Ed è già ben grave, come vedremo, anche solo una chicca “palese”, l'uso mellifluo e falso della espressionericoveri” da uno psichiatra consulente di un organo pubblico, convinto di poter dire quel che vuole e di poter rimanere impunito. Ma l'argomento sopra introdotto della premeditata costruzione ed introduzione di falsi apre la porta alla tematica di un ordito costruito e preparato, da tempo. Con calma, che tutto diverrà chiaro e lampante attraverso l'esame paziente equilibrato e pacato di codesto autorevole organo di giustizia.
  1. I singoli fatti od elementi di fatto secondo logica prima ancora che come fatti di merito.
Tutti i fatti, artefatti e dati che verranno qui trattati anche solo secondo banale logica sono direttamente o de relato richiamati nella sentenza appellata, appaiono intranei al procedimento immessi nel/nei provvedimento/provvedimenti/delibere e nella delibera finale e reintrodotti direttamente o de relato nella motivazione della sentenza oggi impugnata.
  1. La diffamazione ordita e la sua intrinseca illogicità ed il ruolo contraddittoriamente condiviso da alcuni aggiunti della Procura di Roma . Un canovaccio recitato, “protocollare” .
Il giorno 1° giugno 2011 entrò al CSM nella audizione improvvisata in fretta e furia perchè si era “sparsa la voce” della esistenza di un dettagliato MEMORIALE con prove, l'allora Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, che aveva proprio esibito e depositato, (appena stampato da file!) su carta, il MEMORIALE allegato agli atti del procedimento di dispensa e processo amministrativo. “Non si voleva” entrare o far entrare nel merito delle prove e dei dati relativi, e il MEMORIALE (ALL 8) sarebbe rimasto agli atti INVISIBILE al CSM , AL TAR , alla AVVOCATURA DI STATO con il relativo faldone di documenti e prove. Subito dopo, la stessa mattinata alcuni aggiunti, come il Procuratore, recitarono una parte che NON POTEVA NON ESSERE ARTEFATTA E CONCORDATA E NON POTEVA NON APPARIR TALE anche agli occhi della COMMISSIONE E POI DEL CSM. Come potesse Paolo Ferraro dire difatti “cose criptiche” dopo aver dettagliato novanta pagine chiare e di descrizione di fatti con prove correlate, rimane “un mistero irrisolvibile” ovvero meglio la prova di una falsità collettiva preordinata. ( ALL 8 bis pagine da a sull'audizione di “alcuni” magistrati semidirettivi della Procura di Roma )
Ma è ancor più un mistero come la mera logica non sia stata infine “applicata” dal TAR di Roma ( la logica si verifica e si ha, non si applica, a voler essere pedanti). Con la sentenza di primo grado il giudice amministrativo del Lazio ha fatto riferimento alle dichiarazioni di quella mattina senza dar conto della loro intrinseca illogicità e del correlato vincolo a dire il vero, non smentibile sulla attività professionale del dott. Paolo Ferraro.
Questa è la seconda delle innumerevoli “foto“ della gamba di legno da sovrapporre alla immagine del dott. Paolo Ferraro. E se non le valuta il giudice amministrativo, e da per vero il falso, come può il ricorrente difendersi da una evidente attività di mobbing concertata per fini che hanno una dimensione istituzionale (ovviamente) e spiegazione molto più amplia ?! ,
Ma ben più grave è la circostanza che il TAR non solo non ha evidenziato le ben diverse e debite dichiarazioni dell'aggiunto Pietro Saviotti, responsabile del settore Reati contro la Personalità dello Stato, ma le ha appaiate di fatto, e sorvolando, alle altre dei bugiardi preordinati, di fatto risultandone “mascherato” il contenuto specifico.
  1. le dichiarazioni difformi e la indicazione testimonianza di Pietro Saviotti , deceduto per infarto da cause naturali da accertare l'8 gennaio del 2013.
Nel ricorso introduttivo al TAR /redatto dall'AVV Lioi (che ha poi rinunciato al mandato ) erano state richiamate le “famose” dichiarazioni di “alcuni” Aggiunti su Paolo Ferraro, evidenziandone involontariamente in modo implicito la preordinazione e la “doppiezza” loro prudente. analizzata qui la loro illogicità ed incongruenza più che sintomatica da questo punto di vista. Ma occorre ancora dettagliare che, mentre nel MEMORIALE risultavano quali persone denunciate, furono sic et simpliciter ascoltati il Procuratore di Roma Giovanni Ferrara, e l'aggiunto Nello Rossi, ben direttamente coinvolto a sua volta, senza concedere alcun diretto contraddittorio al dott. Paolo Ferraro. A mero titolo di esempio Agnello Rossi, insufflò letteralmente con tono e frase studiata che i collaboratori del dott. Paolo Ferraro gli vogliono bene e “lo aiutano”. Già solo quella frase a confronto della immagine pubblica tenuta e della innumerevoli attività pubbliche espletate dal ricorrente da Paolo Ferraro nei quattro anni successivi rivela un intento criminalmente diffamatorio. Per non parlare delle inequivoche dichiarazioni scritte e sottoscritte dal personale unico in contatto diretto e continuo col dott. Paolo Ferraro col suo lavoro e sul luogo di lavoro. (tutte da sempre allegate agli atti).
La mera lettura di ciò che disse Pietro Saviotti con grande precisione ed autorevole consapevolezza, non solo rende invece non credibile il suo esser accomunato agli altri recitanti il canovaccio illogico inventato per assicurare ed ottenere la sospensione cautelare di Paolo Ferraro e poi fare da sostegno argomentativo alla “motivazione” del provvedimento definitivo di dispensa. In questo ruolo questi falsi ed il relativo “canovaccio” sono giunti intonsi e non “vagliati” sino alla sentenza che lo cita come prova a carico del magistrato Paolo Ferraro.
Il TAR a fondamento della congruenza del provvedimento di dispensa e delle valutazioni del consulente, in più chiari termini detto, ha esibito le assurde e contraddittorie illogiche ed artefatte dichiarazioni accomunandole, e semplicemente “ripetendo” le giustificazioni apposte dal CSM.
Invitiamo codesto autorevole collegio ora a riflettere sul contenuto intrinseco delle dichiarazioni dell'AGGIUNTO della PROCURA di Roma per il gruppo REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLA STATO, deceduto per infarto per cause naturali da accertare il 7 gennaio del 2012.
SAVIOTTIPosso riferire che negli ultimi mesi, direi forse negli ultimi 5 -6 mesi, ha fatto riferimento a me, per venire ad esporre, io li chiamo dei suoi problemi personali, in realtà per venire ad esporre delle sue ipotesi o dei suoi timori su vicende che lo avrebbero coinvolto direttamente e sulla connessione tra queste vicende e altri fatti interni all’ufficio o di cronaca che potevano riguardare accadimenti, omicidi o altro che si verificavano e che venivano diffusi dalla stampa o portati comunque all’attenzione dell’ufficio per questioni di competenza. In questo contesto, quindi in queste occasioni, sarà venuto da me 5 o 6 volte, credo, a distanza di qualche settimana una dall’altra.
OMISSIS … In alcune occasioni ha fatto riferimento sicuramente a una disattenzione dell’ufficio verso quelle ipotesi che lui andava formulando. Io di questa sua vicenda personale con questa signora non so nulla e lui non si è mai soffermato sul suo rapporto personale con questa signora, ma in più occasioni mi ha fatto riferimento a delle situazioni oscure, sospette che si concentravano sulla caserma della cecchignola…. OMISSIS …”
Non serve che codesto collegio legga (in atti anche queste) le indicazioni a riguardo ed analisi del dott. Ferraro. Codesto collegio ne potrà se vuole rimanere all'oscuro, ma il memoriale parla ed illustra il caso cui alludeva Saviotti (altro che “cose criptiche”) mentre vari articoli indicano il di più che “appesantirebbe” il lavoro e la coscienza di qualunque giudicante. Si allega in sistema informativo autonomo operante in locale su pc un intero corpo costituito da circa duecento articoli con connessione a prove audio e video audio ( ALL 9 IN DVD “SISTEMA INFORMATIVO attivabile cliccando sul file index.html ).
In conclusione (terza “gamba di legno”) ricorrenti nella procedura e nei provvedimenti del CSM nella consulenza e nella delibera finale del CSM, tutte le dichiarazioni riportate infine in sintesi o per rinvio dalla sentenza sono palesemente illogiche, false e contraddette da documenti in atti e dalla persona del dott. Paolo Ferraro, e manipolate anche accomunandole.
Non minore pregio ha il rilievo che nessuno mise in evidenza pècche professionali, perchè non era possibile indicarle ( vieppiù dopo il flop già del 1995) ma perchè la strategia adottata e concordata della scissione tra personale e pubblico del dott. Ferraro accomunava certi magistrati, una certa psichiatria deviata e contorni. La comunanza di indicazioni esplicite tra Giovanni Ferrara e lo psichiatra criminologo e ben altro (servizi , servizi militari, legami geo internazionali e colleganze) Francesco Bruno, illustra plasticamene tutto.( indicazioni e spiegazioni più approfondite oltre).
  1. La denuncia della psico-setta setta esoterico militare a mera “copertura satanista” e le innumerevoli prove che stanno facendo il giro del mondo e la assoluta evidente illogicità della c.d. “relazione” di pg.
Questa non è la sede per illustrare l'insieme delle prove pubbliche ascoltate da centinaia di migliaia di persone sulla esistenza ed attività della psico-setta esoterica a basamento militare e copertura (anche) “satanista”. E il termine non evoca “esorcismi” ma semplicemente la analisi di condotte criminali come spiegato non da un quisque qualunque ma nella Circolare del Ministero dell'Interno he istituiva nel 2006 le S.A.S. ( Allegata da sempre al memoriale e qui solo per comodità ALL 9 bis da p 299 a p 309).
Ma le prove essenziali ed i brogliacci e gli audio e la loro analisi erano nelle carte del CSM, del consulente Cantelmi, che aveva accesso agli atti del procedimento, e nelle carte della Procura di Perugia e lo sono agli atti della Procura di TERAMO e nelle carte del TAR e sono arrivate “intonse concettualmente” ed occultate dietro od associate in un a sua volta ridicolo “epiteto” illogico di non verosimiglianza.
Nel frattempo dopo cinque anni vi è un sistema di analisi e prove concludenti implementato che ci permettiamo di allegare tutte (ALL 9, anche per il carattere di novità di molte). Ma se mai si trattasse di argomentazioni ed autorevoli valutazioni congruenti e chiare, ma non condivise, come mai si è impostata da subito una becera ed infantile caricatura personale ed una iniziativa volta a “distruggere “ il magistrato Paolo Ferraro ?! La risposta che è ovvia, come retorico l'interrogativo, deve tener conto anche dell'altro che è emerso e poteva emergere: tutto venne già inizialmente dettagliato al livello delle conoscenze dell'epoca dal dott. Paolo Ferraro in due distinti memoriali integrativi ed in ulteriore esposto al CSM. Lì tutto e lì anche il totale silenzio su considerazioni fatti e prove, che rimane a prova ( ALL 9 in DVD già indicato ALL 10 A e 10 B Esposti memoria al CSM e 10 bis faldone depositato al CSM).
Oggi con prove dirette pubbliche e di pubblico dominio, mentre prima il dott. Paolo Ferraro dimostrava che solo la spiegazione di un ordito concertato e criminale aderiva alla prova dei falsi e delle attività in danno di cui forniva diretto riscontro, oggi si può serenamente affermare che un ordito tipico, da apparati deviati e magistrati partecipi, è stato scoperto e analiticamente portato a conoscenza in tutti i suoi contesti ed antefatti e nella sua generale rilevanza ed applicazione anche “ad altri”, e che nessuna prova contraria sussiste. Citiamo qui il video audio con la registrazione diretta nell'ambito della quale due importanti psichiatri candidamente confessano che la loro struttura si “occupava” di magistrati politici e ministri dopo aver dato sfoggio della costruzione manipolata di falsi e fesserie e il video audio che fornisce la prova del collegamento di Silvia Canali con il procuratore di Roma e del di lei ruolo ( ALL 11 A e 11 B in DVD).
E nella “giustificazione“ della sentenza del TAR ancora si legge a basamento della procedura del CSM la “confessione istituzionale”: è stata costruita la procedura per le denunce di Paolo Ferraro.
Ma se esse erano e sono quello che ormai appare pubblicamente, come si può porre a fondamento di questa insensata dispensa la scoperta della situazione antefatti e contesti in cui era stato premeditatamente “collocato”, nell'ambito ti tentativi protrattisi in una pluriennale attività, il dott. Ferraro, come al solito avvezzo a capire ed agire.
Eh già, perchè nel frattempo è stata resa pubblica la prova e ricostruzione dettagliata che a muoversi per ottenere il risultato della immissione inconsapevole nella Cecchignola, era stato Roberto Amorosi, magistrato dell'ufficio legislativo del Ministero degli Esteri nel 2006. Ministro Massimo D'Alema, dei rapporti tra Massimo D'alema e Francesco Bruno (ALL 12 ) e degli intrecci e rapporti tra questi ed il citato Lucio Caracciolo sinanche compresente e condividenti il Convegno A PAESTUM sulle attività di “intelligence e difesa nazionale” dell'ottobre 2008, a pochi giorni dalle attività ed iniziative della Cecchignola scoperte al volo dal dott. Paolo Ferraro .
E la registrazioni audio di conversazione tra presenti con il magistrato Agnello Rossi, coinvolto nelle vicende, che di fatto confessa che tutto era nato intorno alla difesa del segreto e dei segreti sottesi al caso CECCHIGNOLA (ALL 13 in DVD) completa il quadro, perfezionato dalla dichiarazione di appartenenza e vicinanza ad una area esoterico militare proprio del magistrato della Procura di Roma Stefano Pesci e sin dai tempi de suo essere avvocato a Bologna (ALLEGHIAMO - 14 - in DVD per mero zelo il video audio , ma in questo caso si tratta di documento equiparabile a testimonianza, a nostro stesso avviso non utilizzabile). Oggi neanche uno solo di quei segreti è rimasto tale.
Occorre ancora lasciare sul lastrico e privo della attività intellettuale ed impegno istituzionale che sempre ha meritato uno dei migliori magistrati italiani se il fine di nascondere ed occultare non ha più senso ?!
  1. La denuncia per sequestro di persona, un antefatto nodale.
   Si verte ora dell'unico evento fatto vero nel suo oggettivo fenomenico accadimento. La lettura del memoriale, che non è “vietata” in quanto inquadra il contesto e le scoperte del dott. Paolo Ferraro, ma anche il fumus e le ragioni della attività in suo danno antecedente e successiva, appare illuminante. Ma la descrizione rispondente al reale di ciò che intervenne nel 2009 e delle relative modalità rende edotto di cosa come e perchè si è mosso contro il magistrato Paolo Ferraro, dopo le scoperte ma ancor prima. Eppure il MEMORIALE “non esiste” e non deve esistere. Riportiamo qui (ALL 14 ) lo stralcio che riguarda il sequestro di persona sottolineando che la documentazione in atti semplicemente comprova tutto e le indicazioni sulla natura criminale della attività sono confermate dalla documentazione che è in atti. Quindi ai fini processuali interni non di”ricoveri” si poteva parlare ma di un ed uno solo da sequestro di persona e si badi che il dott. Paolo Ferraro consapevole del cerchio che gli si andava chiudendo contro, prese ferie in quei giorni e concordò col medico reso edotto la strada del ricovero volontario convinto che i test subito fatti e che hanno fatto subito emergere la macchinazione sarebbero bastati a destrutturare l'ordito.
  Ma con l'occasione, e parlando di cerchio si allega anche la registrazione di conversazione tra presenti delle rivelazioni fatte da persona che collaborando coi servizi ha avuto modo di ricostruire cosa, da quando come e perchè si muovesse intorno al dott. Paolo Ferraro di provata fede democratica, indipendente e capace … troppo .. altro ... che inetto . ( ALL 15 video audio in DVD ).
  1. le falsità inventate al momento della fase successiva al suo sequestro di persona nel 2009 o la manipolazione della anamnesi costruita artificialmente al momento successivo al sequestro di persona
Entrano nel quadro delle radicali (ma immonde per provenienza od attribuzione) falsità sinanche le poche frasi sgrammaticate e prive di sottoscrizioni stilate nella allora cartella clinica dell'Ospedale Sant'Andrea (23 maggio 2009) quali artefatta “ANAMNESI” , dopo il sequestro di persona del dott. Paolo Ferraro, volto ad impedire che portasse denuncia dei fatti precedenti alla autorità giudiziaria competente (si legga una buona volta il MEMORIALE chiaro univoco dettagliato quale documento “di parte” agli atti).
Difatti le allusioni sintetiche al “quadro ed ai pregressi” ( studiatamente ellittiche ) fanno entrare in gioco mascherato tutte le falsificazioni introdotte . Compito nostro, e non sembrava servisse , illustrare e provare, e compito della giustizia è prendere atto di esse e della loro integrale falsificazione.
E' proprio la lettura sbalordita da parte del dott. Paolo Ferraro di quelle righe sgrammaticate che fornì la prova logica definitiva di un ruolo attivo e concorrente di alcuni familiari ( come sempre accade, necessariamente, in vicende che siano caratterizzate da interventi “protocollari” di destabilizzazione mediante psicologia dinamico relazionale applicata e gestita in funzione dell'obiettivo e segnatamente di persone appartenenti o limitrofe per cerchia a certi ambienti di potere ).
Si allega a contestazione prova e documentazione la puntuale ricostruzione delle falsificazioni ( ALL 16 ) e si riporta di seguito uno stralcio, con una banale raccomandazione. Si impersonifichi il collegio con il magistrato dott. Paolo Ferraro costretto a ripristinare di fronte a tonnellate di menzogne costruite a tenaglia punto per punto la verità . Non è questa secondo logica e buona fede già una prova in sé di cosa si è mosso realmente e del perchè e di cosa si dovesse coprire, e non è evidente che anche il membri del CSM non potevano che sapere ?!
Le allucinate affermazioni riferite ad alcuni "parenti", oggetto di invenzioni di sana pianta, e incredibilmente riportate come anamnesi, da lui per la prima volta lette ora, furono certamente precedute dall'analisi dal Dott. Ferraro fornita subito all'ingresso dell'Ospedale, e ritenuta dal Prof. Amedeo Ruberto "verosimile" (p. 3, cartella clinica di Pronto Soccorso, 21' riga della risposta).In essa egli indicava la trama di un vero e proprio ordito, da lui subito; oggi ne esistono prove pubbliche INSUPERABILI e in via logica coerenti.
Tutta la vicenda è analiticamente e puntigliosamente riportata nei suoi elementi dal Dott. Ferraro nel memoriale del 2011, noto ormai presso vari Procuratori della Repubblica.
La totale falsificazione della anamnesi è ricavabile passo dopo passo da una semplice verifica che può volta per volta essere anche pubblicamente attivata.
Ad esempio, la asserzione "incredibile" "figlio non tanto desiderato e voluto" riferita a Francesco è frutto di una folle falsità.
Francesco fu generato, voluto intenzionalmente dal Dott. Ferraro e dalla sua prima moglie, mentre si trovavano in vacanza in Sardegna.
La asserzione "a cui segue un periodo di deflessione umorale", riferita al periodo dall'Aprile 1983 a tutti gli anni a seguire, è PURA MENDACIA, invenzione malata e strutturata.
E ovviamente forse messa a conoscenza di suo figlio Francesco, ignaro o forse no di chi agiti acque torbide e malate.
Il Dott. Ferraro, alle stelle per essere giunto alla meta importante di Magistrato, avrà anni di impegno, vivaci, sereni, estremamente gratificanti e pubblicamente confermabili da CENTINAIA di persone, tra cui tutti i Magistrati dl proprio corso, tutti i Magistrati romani, gli amici ed i conoscenti.
E' ovviamente falso che "vince successivamente il concorso" (!). Il Dott. Ferraro è passato agli orali del concorso in Magistratura nel 1983, poco meno di un mese prima della nascita del figlio Francesco, profondamente amato.
E' letteralmente falso che lui si sentisse "perseguitato da un cancelliere a Terni" (!!!!). E' invece vero che il Dott. Lombardini, all'epoca vivente, pose in essere una serie di condotte aggressive nei confronti del Dott. Ferraro, per “inimicizia politica e motivo personale”, e tali da richiedere l'intervento dell'allora Pretore Capo di Terni, che intimò la cessazione delle predette condotte, e fu sul punto di trasferire motivatamente il detto Cancelliere.
Dopo il suo arrivo a Roma, il Dott. Ferraro tornando a Terni, invitato dal Foro per una festa, apprese le ragioni del tutto personali e di "gelosia" del detto Lombardini, riferitegli ridancianamente da più Avvocati.
Quale sia la stima del Foro di Terni e l'immagine lasciata dal Dott. Ferraro è pubblicamente noto, come sono noti i pareri ECCEZIONALI formulati sulla sua persona.
La artata e altalenante descrizione di salti umorali, in lui da sempre totalmente assenti, e la indotta ed artefatta  suspicio circa una vita “bipolare”, indicano un carattere di vera e propria falsità strutturata delle invenzioni riferite o verbalizzate,  e comprovano che vi fu una esterna trasfigurazione concettualizzata ed organizzata concettualmente.
E' altresì assolutamente falso che quando nacque nel 1986 Fabrizio Ferraro, egli dimostrò “più entusiasmo”. Dimostrò infatti solo lo stesso entusiasmo perché una creatura umana meritevole di affetto ed amore era venuta alla luce. Punto e basta.
E' completamente falso che egli e la prima moglie litigassero: dal marzo 1985 era purtroppo calato il freddo gelo della separazione morale .
Egli non era solo molto impegnato tra il giugno 1985 e 1987, ma viveva da pendolare; inoltre lavorava giorno e notte, ma ciò non gli impedì di aiutare per ben due tesi di laurea la moglie.
Tornò a Roma, invitato dalla Dott.ssa Matone ad occuparsi di attività dirigenziali, presso la DG II. PP.  Del Ministero di Giustizia e scelse la strada di riavvicinarsi a casa, avendo profonde gratificazioni dal nuovo incarico.
E' falso e letteralmente inventato che alla fine del rapporto con la prima moglie, nel Novembre 1993, il Dott. Ferraro ebbe "deliri di gelosia" .
E' vero invece che il rapporto, andato in crisi nell'aprile/maggio 1992, in contesti e quadro da approfondire, alla luce di elementi nuovi acquisiti oggi, si concluse nel detto periodo e che si ruppe una solida passata esperienza di dialogo libero ed aperto.
Allora il Dott. Paolo Ferraro era addetto alla Presidenza della Corte Costituzionale, membro del (prestigioso) Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma; migliore, più o meno, Magistrato della Procura Circondariale di Roma, a pieno ruolo, e motore impegnato di un settore della Magistratura. Le vicende e trame interne, di allora, sono oggetto di riferimento anche da altri, ed in altre sedi.
Una piccola chiosa necessaria, anche se non “strettamente” pertinente.
Suoi pubblici, dichiarati e manovranti "rivali", Giuseppe Cascini, nipote di Achille Lauro, e Stefano Pesci, vero e proprio gregario ed interfaccia del Cascini.
Amato e stimato dalla quasi totalità dei Magistrati, riconosciuto e portato in palmo di mano, sereno e aperto, ma oggetto della più grave minaccia che si possa fare ad un Magistrato: "Tu sei ingombrante... ti dobbiamo togliere di mezzo":
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